Art. 5.
Rapporto ottimale
1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure
di cui all'art. 3, cura la tenuta di un elenco dei medici
convenzionati articolato per comuni o gruppi di comuni o distretti
sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra
determinazione della Regione.
2. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte
deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti.
3. Il medico operante in un comune comprendente piu' UU.SS.LL.,
fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola
U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire
scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo
comma puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni mille
residente o frazione di mille superiore a 500, detratta la
popolazione di eta' compresa fra 0 e 14 anni, risultante alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre
che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche
delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei
singoli medici gia' iscritti nell'elenco, derivino esse
dall'applicazione dell'art. 13 o dalla volonta' dei medici; questi,
tuttavia, non possono fissare per se stessi massimale inferiore a 500
scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile
prima della scadenza del presente accordo. Per l'applicazione delle
norme in materia di rapporto ottinale si richiamano le istruzioni
pratiche riportate nell'allegato B.
6. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2
e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di
assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad
opera prioritariamente del medico neo-inserito.
7. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle
incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva
tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far
parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della
modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o
quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 25, comma terzo, della legge n.
833/1978 e' il seguente:
"L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata
dal personale dipendente o convenzionato del Servizio
sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
o nel comune di residenza del cittadino".