(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 5)
                               Art. 5. 
                          Rapporto ottimale 
  1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure
di  cui  all'art.  3,  cura  la  tenuta  di  un  elenco  dei   medici
convenzionati articolato per comuni o gruppi di  comuni  o  distretti
sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra
determinazione della Regione. 
  2. L'ambito territoriale ai  fini  dell'acquisizione  delle  scelte
deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti. 
  3. Il medico operante in un  comune  comprendente  piu'  UU.SS.LL.,
fermo restando che puo'  essere  iscritto  nell'elenco  di  una  sola
U.S.L. che ne gestisce la posizione  amministrativa,  puo'  acquisire
scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art.  25,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  4. Per ciascun comune o altro ambito definito ai  sensi  del  primo
comma  puo'  essere  iscritto  soltanto  un  medico  per  ogni  mille
residente  o  frazione  di  mille  superiore  a  500,   detratta   la
popolazione di eta' compresa fra 0 e 14 anni,  risultante  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente. 
  5. Nella determinazione del numero dei  medici  iscrivibili,  oltre
che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche
delle eventuali limitazioni  di  massimali  esistenti  a  carico  dei
singoli   medici   gia'   iscritti   nell'elenco,    derivino    esse
dall'applicazione dell'art. 13 o dalla volonta' dei  medici;  questi,
tuttavia, non possono fissare per se stessi massimale inferiore a 500
scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile
prima della scadenza del presente accordo. Per  l'applicazione  delle
norme in materia di rapporto ottinale  si  richiamano  le  istruzioni
pratiche riportate nell'allegato B. 
  6. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2
e  nelle  zone  con  almeno  500  abitanti  dichiarate   carenti   di
assistenza, sentito il Comitato consultivo  di  U.S.L.,  deve  essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad
opera prioritariamente del medico neo-inserito. 
  7. Ai fini del corretto  calcolo  del  rapporto  ottimale  e  delle
incidenze sullo stesso  delle  limitazioni  si  fa  riferimento  alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  8. In caso di modifiche di ambito territoriale il  medico  conserva
tutte le scelte in suo carico, comprese  quelle  che  vengono  a  far
parte di un ambito diverso da quello in  cui,  in  conseguenza  della
modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei  massimali  o
quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  25, comma terzo, della legge n.
          833/1978 e' il seguente:
             "L'assistenza  medico-generica  e pediatrica e' prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  Servizio
          sanitario  nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
          o nel comune di residenza del cittadino".