(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Copertura delle zone carenti 
  1. Entro la fine dei mesi di marzo e  di  settembre  di  ogni  anno
ciascuna Regione pubblica sul  Bollettino  Ufficiale  l'elenco  delle
zone  carenti  di  medici   di   medicina   generale   convenzionati,
individuati nel  corso  del  semestre  precedente  nell'ambito  delle
singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 
  2. In sede di pubblicazione  delle  zone  carenti,  fermo  restando
l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o
la zona in cui  ai  sensi  dell'art.  5,  sesto  comma,  deve  essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 
  3. Possono concorrere al conferimento degli  incarichi  delle  zone
carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma uno: 
    a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi  dei
medici  di  medicina  generale  convenzionati  istituiti  nell'ambito
regionale ai sensi dell'art. 5 ancorche' non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a  condizione  peraltro  che
risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco  di  provenienza  e
che al momento dell'attribuzione  del  nuovo  incarico  non  svolgano
altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. 
  I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza  di  un  terzo
dei posti disponibili in ciascuna U.S.L.  o  in  Comuni  comprendenti
piu' UU.SS.LL. In caso di disponibilita' di un solo posto per  questo
puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; 
    b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno
in corso. 
  4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al
comma  1,  presentano  separate  domande  alle  UU.SS.LL.  competenti
indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per
le quali concorrono. 
  5. In allegato alla  domanda  devono  inoltrare  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di  presentazione
della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche  a
titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione
di incompatibilita'. 
  6. Al fine di conferimento degli incarichi nelle localita'  carenti
i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine
risultante dai seguenti criteri: 
    a)  attribuzione  del  punteggio  riportato   nella   graduatoria
regionale di cui all'art. 2; 
    b) attribuzione di  punti  40  a  coloro  che  al  momento  della
presentazione della domanda di cui  al  comma  4  non  abbiano  alcun
rapporto di  lavoro  dipendente,  anche  al  di  fuori  del  Servizio
Sanitario Nazionale o trattamento di pensione o  non  si  trovino  in
posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al
conferimento dell'incarico. 
  Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui
al punto b), l'essere titolare, al  momento  di  presentazione  della
domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro
dipendente a titolo precario,  purche'  esso  cessi  entro  7  giorni
dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; 
    c) attribuzione di punti 5 a coloro che nella  localita'  carente
per la  quale  concorrono  abbiano  la  residenza  fin  da  due  anni
antecedenti la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 
 7. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di  cui  alla
lettera a) del comma 3, in base alla anzianita' di  iscrizione  negli
elenchi  dei  medici  di  medicina  generale  convenzionati;  laddove
risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla
lettera b), dello stesso  comma  3,  in  base  all'ordine  risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 
  8. La Regione, sentito il Comitato regionale di  cui  all'art.  37,
puo'  adottare  procedure  tese  allo   snellimento   burocratico   e
all'abbreviazione  dei  tempi   necessari   al   conferimento   degli
incarichi. 
  9. E' cancellato dalla graduatoria  regionale,  ai  soli  fini  del
conferimento degli incarichi di cui al presente  accordo,  il  medico
che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1. 
  10. Il medico che, avendo concorso  all'assegnazione  di  una  zona
carente avvalendosi della facolta' di cui  al  comma  3  lettera  a),
accetta  l'incarico  ai  sensi   dell'art.   7,   comma   1,   decade
dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.