Art. 6.
Copertura delle zone carenti
1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno
ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle
zone carenti di medici di medicina generale convenzionati,
individuati nel corso del semestre precedente nell'ambito delle
singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando
l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o
la zona in cui ai sensi dell'art. 5, sesto comma, deve essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.
3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi delle zone
carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma uno:
a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei
medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito
regionale ai sensi dell'art. 5 ancorche' non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che
risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e
che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano
altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo
dei posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in Comuni comprendenti
piu' UU.SS.LL. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo
puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno
in corso.
4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 1, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti
indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per
le quali concorrono.
5. In allegato alla domanda devono inoltrare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione
della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a
titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione
di incompatibilita'.
6. Al fine di conferimento degli incarichi nelle localita' carenti
i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine
risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria
regionale di cui all'art. 2;
b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della
presentazione della domanda di cui al comma 4 non abbiano alcun
rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio
Sanitario Nazionale o trattamento di pensione o non si trovino in
posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al
conferimento dell'incarico.
Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui
al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della
domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro
dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro 7 giorni
dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente;
c) attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente
per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
7. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla
lettera a) del comma 3, in base alla anzianita' di iscrizione negli
elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove
risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla
lettera b), dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6.
8. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 37,
puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi.
9. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del
conferimento degli incarichi di cui al presente accordo, il medico
che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1.
10. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona
carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 lettera a),
accetta l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1, decade
dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.