Art. 7.
Instaurazione del rapporto convenzionale
1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 6 deve, a pena di
decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette
giorni.
2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve:
aprire nella localita' carente assegnatagli uno studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 e
darne comunicazione alla U.S.L.;
trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in
altro Comune, iscriversi all'Albo professionale della provincia in
cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra
provincia.
3. Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a
particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il
Comitato ex art. 36 temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello
studio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica
dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui
all'art. 8 e ne notifica i risultati al medico interessato
assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per
adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine
inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento
dell'incarico.
5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la
comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dello studio oppure
alla scadenza del termine di 15 giorni, di cui al comma 4, qualora la
U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta
comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo
alla verifica della idoneita' dello studio.
6. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del
presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona
carente.
7. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle localita'
carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate la U.S.L. puo',
su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un
ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.