(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 7)
                               Art. 7. 
               Instaurazione del rapporto convenzionale 
  1. Il medico interpellato ai sensi dell'art.  6  deve,  a  pena  di
decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine  di  sette
giorni. 
  2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve: 
   aprire   nella   localita'   carente   assegnatagli   uno   studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni  di  cui  all'art.  8  e
darne comunicazione alla U.S.L.; 
   trasferire la residenza nella zona  assegnatagli,  se  risiede  in
altro Comune, iscriversi all'Albo professionale  della  provincia  in
cui gravita la  localita'  assegnatagli,  se  e'  iscritto  in  altra
provincia. 
  3. Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a
particolari  situazioni  locali,  possono  consentire,   sentito   il
Comitato ex art. 36 temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 
  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello
studio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica
dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti  minimi  di  cui
all'art.  8  e  ne  notifica  i  risultati  al   medico   interessato
assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni  per
adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine
inutilmente  il   medico   decade   dal   diritto   al   conferimento
dell'incarico. 
  5.  L'incarico  si  intende  definitivamente   conferito   con   la
comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dello studio oppure
alla scadenza del termine di 15 giorni, di cui al comma 4, qualora la
U.S.L. non proceda alla prevista  verifica  di  idoneita'.  E'  fatta
comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo
alla verifica della idoneita' dello studio. 
  6. Il medico  al  quale  sia  conferito  l'incarico  ai  sensi  del
presente articolo  viene  iscritto  nell'elenco  riferito  alla  zona
carente. 
  7. Al fine di favorire  l'inserimento  di  medici  nelle  localita'
carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate la U.S.L.  puo',
su  richiesta  del  medico,  consentire  la   utilizzazione   di   un
ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.