(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 8)
                               Art. 8. 
               Requisiti e apertura degli studi medici 
  1. Ai fini  dell'instaurazione  e  del  mantenimento  del  rapporto
convenzionale oltre che ai fini  della  corresponsione  del  concorso
nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui  all'art.  41
ciascun  medico  deve  avere  la   disponibilita'   di   uno   studio
professionale nel  quale  esercitare  l'attivita'  convenzionata.  Lo
studio del medico di medicina generale e' uno studio privato ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121. 
  2. Lo studio del medico  convenzionato  deve  essere  dotato  degli
arredi e delle  attrezzature  indispensabili  per  l'esercizio  della
professione, di sala  d'attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi
igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 
  3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di
studio medico con destinazione specifica o anche essere  inseriti  in
un appartamento di civile abitazione. 
  4. Se lo studio  e'  ubicato  presso  strutture  adibite  ad  altre
attivita', lo stesso deve  avere  un  ingresso  indipendente  e  deve
essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 
  5. Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi  salvo
quanto previsto in materia di orario di guardia medica,  deve  essere
aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana,  secondo
un  congruo  orario  determinato  autonomamente  dal   sanitario   in
relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel  suo  elenco
ed alla esigenza di assicurare una  prestazione  medica  corretta  ed
efficace e comunque in maniera tale che sia  assicurato  il  migliore
funzionamento dell'assistenza. 
  6. Il suddetto orario,  da  comunicare  alla  U.S.L.,  deve  essere
esposto all'ingresso dello studio medico, eventuali variazioni devono
essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'U.S.L. 
  7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza,  vengono
di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  D.P.R.  n.  121/1z961  reca:  "Testo  unico delle
          disposizioni  in  materia  di   tasse   sulle   concessioni
          governative".