Art. 9.
Sostituzioni
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di
prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi
sostituire fin dall'inizio deve comunicare alla competente U.S.L.
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo
del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga
per piu' di tre giorni.
2. Le UU.SS.LL. per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa
corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31 giorno in poi i
compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la
sostituzione.
3. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto
sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera C.
4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non
sia possibile venga effettuata dal medico di medicina generale, sia
svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera
scelta, i compensi allo stesso saranno determinati secondo il
trattamento economico previsto per la medicina generale.
5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione,
deve tempestivamente informarne la U.S.L., la quale provvede a
designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 2, e secondo l'ordine delle stesse,
previlegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico
sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno al
medico sostituto.
6. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
7. Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di
studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per
sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi,
l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all'art. 36, si esprime sulla
prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini
anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.
8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella
impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione
al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono liquidare tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
9. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di
provvedimento della Commissione di cui all'art. 38 provvede la U.S.L.
con le modalita' di cui al comma 3.
10. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di
sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli
aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di
fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore
del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della
stessa, anche se questo ultimo risulti essere stato iscritto
nell'elenco prima di assumere tale incarico.
11. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non
comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.