(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 9)
                               Art. 9. 
                             Sostituzioni 
  1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di
prestare  la  propria  opera,  fermo  restando  l'obbligo  di   farsi
sostituire fin dall'inizio deve  comunicare  alla  competente  U.S.L.
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il  nominativo
del collega che lo sostituisce quando la  sostituzione  si  protragga
per piu' di tre giorni. 
  2. Le UU.SS.LL. per i primi 30 giorni di sostituzione  continuativa
corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31 giorno in poi i
compensi sono corrisposti direttamente  al  medico  che  effettua  la
sostituzione. 
  3. I rapporti economici tra medico sostituito  e  medico  sostituto
sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera C. 
  4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in  cui  non
sia possibile venga effettuata dal medico di medicina  generale,  sia
svolta da un medico iscritto negli elenchi  dei  pediatri  di  libera
scelta,  i  compensi  allo  stesso  saranno  determinati  secondo  il
trattamento economico previsto per la medicina generale. 
  5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria  sostituzione,
deve tempestivamente  informarne  la  U.S.L.,  la  quale  provvede  a
designare il sostituto prioritariamente tra i medici  inseriti  nelle
graduatorie di cui all'art.  2,  e  secondo  l'ordine  delle  stesse,
previlegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico
sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno  al
medico sostituto. 
  6. Non e' consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico
sostituito durante la sostituzione. 
  7. Tranne che per ipotesi di malattia o per  comprovati  motivi  di
studio  o  per  il  servizio  militare  o  sostitutivo  civile,   per
sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno,  anche  non  continuativi,
l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all'art.  36,  si  esprime  sulla
prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina  il  caso  ai  fini
anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 
  8. Quando il medico sostituito, per  qualsiasi  motivo,  sia  nella
impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in  relazione
al periodo di  sostituzione,  le  UU.SS.LL.  possono  liquidare  tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la  sostituzione.
9. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto  di
provvedimento della Commissione di cui all'art. 38 provvede la U.S.L.
con le modalita' di cui al comma 3. 
  10.  Le  scelte  del  sanitario  colpito   dal   provvedimento   di
sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i  singoli
aventi  diritto  avanzino  richiesta  di  variazione  del  medico  di
fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore
del medico incaricato della sostituzione, per tutta la  durata  della
stessa,  anche  se  questo  ultimo  risulti  essere  stato   iscritto
nell'elenco prima di assumere tale incarico. 
  11. L'attivita' di sostituzione, a  qualsiasi  titolo  svolta,  non
comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.