(Convenzione - art. 1)
                             CONVENZIONE 
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  E  LA  REPUBBLICA  POPOLARE  DI  BULGARIA
INTESA AD EVITARE LE DOPPIE  IMPOSIZIONI  IN  MATERIA  D'IMPOSTE  SUL
REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. 
La  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  Popolare  di   Bulgaria,
desiderose  di  sviluppare  e  facilitare  le  reciproche   relazioni
economiche, hanno convenuto di concludere una Convenzione  intesa  ad
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: 
                              Articolo 1 
                         Soggetti e residenti 
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa: 
a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che,
in virtu' della legislazione italiana, e' assoggettata ad imposte  in
Italia a motivo del suo domicilio, della sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. 
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria,  qualsiasi
persona  fisica  che  possiede,  la  nazionalita'   bulgara   nonche'
qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o  che
e' ivi registrata; 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  2,  una  persona
fisica  e'  residente  di  entrambi  gli  Stati  contraenti,  la  sua
situazione e' determinata nel seguente metodo: 
a) detta persona e' considerata residente dello Stato  nel  quale  le
sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli
interessi vitali); 
b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha  il
centro dei suoi interessi vitali, le autorita' competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
4. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  2,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.