(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                                Canoni 
1. I canoni provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  a  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2.  Tuttavia,  tali  canoni  possono  essere  tassati   nello   Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  e  in   conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne
e' l'effettivo  beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata  non  puo'
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita'
competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune  accordo  le
modalita' di applicazione di detta limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
sicentifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   e   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,   programmi   relativi   ad
elaboratori elettronici, nonche' per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature  industriali,   commerciali   o   scientifiche   e   epr
informazioni  concernenti  esperienze   di   carattere   industriale,
commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale  prvengono
i canoni, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse.  In  tal  caso,  i
canoni sono imponibili in detto altro  Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione interna. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati  quando  il
debitore  e'  lo  Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile  organizzazione,  o  una
base fissa, per le cui necessita' e' stato concluso il contratto  che
ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne  sopporta  l'onere,  i
canoni stessi si  considerano  provenienti  dallo  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa.