(Convenzione - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                          Utili di capitale 
1. Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni  immobili  di  cui  all'articolo  5  situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 
2. Gli utili provenienti  dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una professione indipendente, compresi gli  utili  provenienti  dalla
alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in in uno con
l'intera impresa) o di detta base fisca,  sono  imponibili  in  detto
altro Stato. 
3. Gli utiili provenienti  dall'alienazione  di  navi,  aeromobili  o
veicoli stradali utilizzati in traffico  interanzionale,  o  di  beni
mobili relativi all'esercizio di tali  navi,  aeromobili  o  veicoli,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata  la
sede della direzione effettiva dell'impresa. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2  e  3  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.