(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         Professioni autonome 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di un libera  professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto  in  detto  Stato,  a
meno che tale residente non disponga abitualmente,  nell'altro  Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se
egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta  base
fissa. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.