(Convenzione - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
           Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe 
1. Salve le disposizioni degli articoli  14,  16,  17,  18  e  19,  i
salari, gli  stipendi  e  le  altre  remumerazioni  analoghe  che  un
residente  di  uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di
un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in  detto  Stato,  a
meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. 
Se l'attivita' e' quivi svolta,  le  remunerazioni  percepite  a  tal
titolo sono imponibili in questo altro Stato. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le  remunerazioni  che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita' dipendente, svolta  nell'altro  Stato  contraente,  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
a) il beneficiario  soggiorna  nell'altro  Stato  per  un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno 
fiscale considerato, e 
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro 
che non e' residente dell'altro Stato, e 
c) l'onere delle  remunerazioni  non  e'  sostenuto  da  una  stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
3. Nonostante le disposizioni precedenti del  presente  articolo,  le
remunerazioni ricevute in  corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato
svolto a bordo di navi,  di  aeromobili  o  di  veicoli  stradali  in
traffico  internazinale  sono   imponibili   soltanto   nello   Stato
contraente nel quale e' situata la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa.