(Convenzione - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                          Artisti e sportivi 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate nelll'altro Stato contraente in  qualita'  dello
spettacolo, quale un artista di teatro, del  cinema,  della  radio  e
della televisione o in qualita' di musicista,  nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Quando i redditi delle attivita' che un artista dello spettacolo o
uno  sportivo  esercitano  personalmente  in  tale   qualita',   sono
attribuiti ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimo, detti redditi sono imponibili  nonostante  le  disposizioni
degli articoli 6, 12 e 13, nello Stato contraente in cui le attivita'
dell'artista o dello sportivo sono svolte. 
3. Nonostante le disposizioni  dei  precedenti  paragrafi  1  e  2  i
redditi che un'artista  dello  spettacolo,  residente  in  uno  Stato
contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte  nell'altro
Stato contraente in tale qualita', sono imponibili soltanto nel primo
Stato se le attivita' svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran
parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette  attivita'  sono
svolte nell'altro Stato nell'ambito  di  un  programma  ufficiale  di
scambi culturali fra i due Stati.