(Convenzione - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                               Pensioni 
Fatte salve le disposizioni del  paragrafo  2  dell'articolo  17,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato.