(Convenzione - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                          Funzioni Pubbliche 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da  uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o  a  detta  suddivisione  od  ente  locale,  sono
imponibili soltanto in questo Stato: 
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto  Stato  ed  il
beneficiario della remunerazione sia  un  residente  di  quest'ultimo
Stato che: 
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o 
ii) non sia divenuto residente  di  detto  Stato  al  solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o  da  una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente  locale,  sia
direttaemnte sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica a titolo di servizi resi  a  detto  Stato  o  a
detta suddivisione o ento locale, sono imponibili soltanto in  questo
Stato. 
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro  Stato
contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato  e
ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 13,  14  e  16  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate in  corrispettivo  di  serivizi  resi
nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale  esercitata  da
uno  Stato  contreante  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.