(Convenzione - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                              Professori 
Le remunerazioni che un professore o un altro  membro  del  personale
insegnante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in  uno
Stato contraente, residente dell'altro  Stato  contraente  e  che  e'
inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o
effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a  due
anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o  di
ricerca scientifica senza fini di  lucro,  non  sono  imponibili  nel
primo Stato.