(Convenzione - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                               Studenti 
Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era  prima,
residente di uno Stato contraente e che e' inviato  nell'altro  Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o  di  completarvi
la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle  spese
di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono
imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano
da fonti situate fuori di detto altro  Stato,  o  sono  percepite  in
remunerazione di una attivita'  svolta  in  questo  altro  Stato  nei
limiti di un reddito adeguato che gli permetta  di  compiere  i  suoi
studi o di completare la sua formazione professionale.