Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte su plusvalori. 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (3) l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria: (1) l'imposta sul reddito totale; (2) l'imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli; (3) l'imposta sugli utili; (4) l'imposta sui fabbricati; (qui di seguito indicate quali "imposta bulgara"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.