(Convenzione - art. 2)
                              Articolo 2 
                         Imposte considerate 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o  sul
patrimonio prelevate per conto di uno  Stato  contraente,  delle  sue
suddivisioni politiche o  amministrative  o  dei  suoi  enti  locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio  complessivo  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti dall'alienazione  dei  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  dei  salari  corrisposti  dalle
imprese, nonche' le imposte su plusvalori. 
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione  sono,  in
particolare: 
a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: 
(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
(3) l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta
    alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria: 
(1) l'imposta sul reddito totale; 
(2) l'imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie  senza
figli; 
(3) l'imposta sugli utili; 
(4) l'imposta sui fabbricati; 
(qui di seguito indicate quali "imposta bulgara"). 
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica  o
analoga che  verranno  istituite  dopo  la  data  della  firma  della
Convenzione  e  che  si  aggiungeranno  alle  imposte  attuali  o  le
sostituiranno. Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  si
comunicheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.