(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              Patrimonio 
Il patrimonio costituito da beni  immobili  di  cui  all'articolo  5,
posseduto  da  un  residente  di  uno  Stato  contraente  e   situato
nell'altro Stato contraente, e' imponibile di detto altro Stato. 
2.  Il  patrimonio  costituito  da  beni  mobili  che   fanno   parte
dell'attivo di una stabile organizzazione  che  una  impresa  di  uno
Stato contraente possiede nell'altro  Stato  contraente,  o  da  beni
mobili  appartenente  dispone   nell'altro   Stato   contraente   per
l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile  di  detto
altro Stato. 
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobile  e  veicoli  stradali
utilizzati  in  traffico  internazionale  nonche'  da   beni   mobili
destinati all'esercizio  di  tali  navi,  aeromobili  o  veicoli,  e'
imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si  trova  la  sede
della direzione effettiva dell'impresa. 
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di  un  residente  di  uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.