(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
               Metodo per evitare le doppie imposizioni 
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in conformita'
delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto riguarda la Bulgaria: 
a) se un residente della Bulgaria possiede redditi  o  un  patrimonio
che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte  tali  redditi  o
detto patrimonio; 
b) se un residente della Bulgaria  riceve  dividendi  o  canoni  che,
conformemente  alle  disposizioni  degli  articoli  8  e   10,   sono
imponibili   in   Italia,   la   Bulgaria   accorda,   sull'ammontare
dell'imposta che essa preleva sui redditi  di  detto  residente,  una
deduzione di ammontare pari all'imposta  pagata  in  Italia  su  tali
dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione  non  puo'  eccedere  la
frazione di imposta, calcolata prima della deduzione,  corrispondente
ai predetti dividendi o canoni provenienti dall'Italia. 
c)  Quando,  in  conformita'  ad  una  qualsiasi  disposizione  della
Convenzione, i redditi o il  patrimonio  posseduti  da  un  residente
della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la  Bulgaria  puo'
comunque tener conto dei redditi o del patrimonio  esentati  ai  fini
del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta ai restanti redditi  o
patrimonio di detto residente. 
3. Per quanto riguarda l'Italia: 
Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che  sono
imponibili in Bulgaria, l'Italia, nel calcolare  le  proprie  imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2, della presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito  a  meno  che  espresse   disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
In tal caso, l'Italia deve  dedurre  dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui  redditi  pagata  in  Bulgaria,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in  Italia  ad  imposizione  mediante  ritenuta  a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito  in  base
alla legislazione stessa. 
4. Se una  societa'  residente  dell'Italia  percepisce  redditi  per
effetto della sua partecipazione in una "societa'  mista"  costituita
conformemente al decreto n.  535/80  del  Consiglio  di  Stato  della
Repubblica  Popolare  di   Bulgaria,   si   considera   -   ai   fini
dell'applicazione del precedente paragrafo 3 - che  l'imposta  pagata
in Bulgaria su detti redditi e' pari al 36 per cento.