(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                         Non-discriminazione 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo che essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione.  La  presente  disposizione  si  applica  inoltre,
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. Ai fini delle  disposizioni  del  presente  articolo,  il  termine
"nazionali" designa: 
a) le  persone  fisiche  che  hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
b) le persone giuridiche, le societa' di persone  e  le  associazioni
costituite in conformita' alle legislazioni in vigore  di  uno  Stato
contraente. 
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di  uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
deduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un'impresa di uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. 
Parimenti, i  debiti  di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  nei
confronti  di  un  residente   dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati contratti nel  confronti  di  un  residente  del  primo
Stato. 
3. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano  uno  o
piu' residente dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel
primo Stato ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo diversi
o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere  assoggettate  le
altre imprese della stessa natura del primo Stato. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di
ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo
2.