(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                         Procedura amichevole 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai  ricorsi  previsti  dal
diritto interno di detti  Stati,  sottoporre  il  caso  all'autorita'
competente dello Stato contraente di cui e' residente o,  se  il  suo
caso ricade nell'ambito di applicazione dal paragrafo 1 dell'articolo
23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la  nazionalita'.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la  prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione  non  conforme
alle disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dall'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio per risolvere  e,  per  via  di  amichevole  composizione,  le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungi,ento  di
tale accordo, essi potranno aver luogo in  seno  ad  una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti.