(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                       Scambio di informazioni 
1. Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  si  scambiano  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione  o  quelle  della  legislazione   interna   degli   Stati
contraenti relativa alle imposte previste  dalla  Convenzione,  nella
misura in cui le tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria
alla Convenzione, nonche'  per  prevenire  le  evasioni  fiscali.  Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo: 
1. Le informazioni ricevute  da  uno  Stato  contraente  sono  tenute
segrete  analogamente  alle  informazioni  ottenute  in   base   alla
legislazione interna  di  detto  Stato  e  comunicate  soltanto  alle
persone  od  autorita'  (ivi  compresi   tribunali   e   gli   organi
amministrativi)  incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione
delle imposte previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati  per  tali  imposte.  Le  predette  persone  od  autorita'
stabilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretare nel senso di imporre ad uno Stato contraente  l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi, in deroga  alla  propria
legislazione  e  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; 
b) di fornire informazione che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro, della propria normale  prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale, o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.