(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
              Agenti diplomatici e funzionari consolari 
Le  disposizioni  della  presente  convenzione  non  pregiudicano   i
previlegi fiscali  di  cui  beneficiano  i  membri  di  una  missione
diplomatica o di un ufficio consolare in virtu' delle regole generali
del diritto internazionale o di accordi particolari.