(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                               Rimborsi 
1. Le imposte riscosse in  uno  dei  due  Stati  contraenti  mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a  richiesta  dell'interessato  o
dello Stato  di  cui  esso  e'  residente  qualora  il  diritto  alla
percezione di dette imposte sia  limitato  dalle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
2. Le istanze di rimborso, da  prodursi  in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare il rimborso dello stesso, devono essere  corredate  di  un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla  presente
Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24,  le
modalita' di applicazione del presente articolo.