(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
                          Entrata in vigore 
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di  ratifica
saranno scambiati a Roma non appena possibile. 
La presente convenzione entrera' in vigore alla  data  dello  scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti  o  messi
in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
di entrata in vigore della Convenzione; 
b) alle altre imposte  sui  redditi  e  sul  patrimonio  dei  periodi
d'imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1o   gennaio   dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.