Articolo 28 Entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La presente convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione; b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.