Articolo 29 Denuncia La presente convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di denuncia; b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di denuncia. Fatta a Sofia il 21 settembre 1988, in duplice esemplare, in lingua italiana, bulgara e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per la Repubblica Per la Repubblica Popolare Italiana di Bulgaria Parte di provvedimento in formato grafico