(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                               Denuncia 
La presente convenzione rimarra' in  vigore  sino  alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo
di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di
un periodo di cinque anni successivo alla data della sua  entrata  in
vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: 
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di denuncia; 
b) alle altre imposte sui redditi e  sul  patrimonio  di  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno  successivo
a quello di denuncia. 
Fatta a Sofia il 21 settembre 1988, in duplice esemplare,  in  lingua
italiana, bulgara e francese,  prevalendo  quest'ultima  in  caso  di
contestazione. 
    

Per la Repubblica                        Per la Repubblica Popolare
Italiana                                    di Bulgaria
    

              Parte di provvedimento in formato grafico