(Convenzione - art. 3)
                              Articolo 3 
                         Definizioni generali 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richiede una diversa interpretazione: 
a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende  le
zone  al  di  la'  del  mare  territoriale  dell'Italia   le   quali,
conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi 
italiane 
concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse  naturali,
possono essere considerate come zone nelle quali  i  diritti  sovrani
italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al  suo  sottosuolo,
nonche' alle loro risorse naturali possono essere esercitati; 
b) il termine "Bulgaria" designa la Repubblica Popolare  di  Bulgaria
e, quando e' utilizzato in senso geografico,  designa  il  territorio
sul quale la Bulgaria esercita i suoi  diritti  sovrani,  nonche'  la
piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la
Bulgaria esercita i suoi diritti  sovrani  conformemente  al  diritto
internazionale; 
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano,  secondo  il  contesto,  la  Repubblica  italiana   o   la
Repubblica Popolare di Bulgaria; 
d) il termine "persona" comprende  le  persone  fisiche,  le  persone
giuridiche - ivi comprese le societa' - ed ogni altra associazione di
persone; 
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica ai  fini
dell'imposizione; 
f) le espressioni  "impresa  di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  a  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
g)  l'espressione   "traffico   internazionale"   designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato  per  mezzo  di  una  nave,  di  un
aeromobile o di un veicolo stradale da parte  di  un'impresa  la  cui
sede di direzione effettiva e' situata in uno  Stato  contraente,  ad
eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile e il veicolo stradale 
sia utilizzato 
esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; 
h) l'espressione "autorita' competente" designa: 
(1) il Italia: il Ministero delle Finanze. 
(2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato relativa alle imposte alle quali si applica la  Convenzione,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.