(Convenzione - art. 4)
                              Articolo 4 
                        Stabile organizzazione 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse 
   naturali; 
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa
   i dodici mesi. 
3. Non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se: 
a) si fa uso di un'istallazione ai soli fini di deposito, di 
   esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
b) le merci appartenenti dall'impresa sono immagazzinate ai soli fini
   di deposito, di esposizione o di consegna; 
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini 
   della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare 
   merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa, ai soli fini
   di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche 
   o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o 
   ausiliario. 
4. La partecipazione di un  residente  dell'Italia  in  una  societa'
mista costituita in Bulgaria conformemente  al  Decreto  n.  535  del
Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo
1980 e' considerata "stabile organizzazione" ai fini  della  presente
Convenzione. 
5. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  6  -  e'
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le  permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo  il  caso  in  cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di  merci  per
l'impresa. 
6. Non si considera che un'impresa di uno  Stato  contraente  ha  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente: 
a) possiede una partecipazione  in  una  societa'  che  e'  residente
dell'altro Stato contraente (ovvero questa ultima  societa'  possiede
una partecipazione nella prima), 
b) o svolge la sua attivita' nell'altro  Stato  contraente  (sia  per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no). 
non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.