(Convenzione - art. 5)
                              ARTICOLO 5 
                         Redditi immobiliari 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nel'altro Stato contraente, sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
2. L'espressione  "beni  immobili"  e'  definita  in  conformita'  al
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche a i redditi
derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.