(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                         Utili delle imprese 
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno  che  l'impresa  non  svolga  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal  modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile
organizzazione. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa  di
uno  Stato  contraente  svolge  la  sua  attivita'  nell'altro  Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascuno  Stato  contraente  vanno   attribuiti   a   detta   stabile
organizzazione gli utili che  si  ritiene  sarebbero  stati  da  essa
conseguiti se si fosse trattato di  un'impresa  distinta  e  separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in  condizioni  identiche  o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione. 
3. Nella determinazione degli utili  di  una  stabile  organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione,  sia  nello  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile  organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 
5. Quando gli  utili  comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.