(Convenzione - art. 8)
                              ARTICOLO 8 
                              Dividendi 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia. tali  dividendi  posssono  essere  tassati  nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare
lordo dei dividendi. 
Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della  societa'  per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi  derivanti  da  azioni,o  diritti  di  godimento,  da   quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote  di  partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti,  nonche'  i  redditi  di  altre
quote sociali assoggettati al medesimo  regime  fiscale  dei  redditi
delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato  di  cui  e'
residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la societa' che paga i dividendi, sia  una  attivita'  industriale  o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secodno la propria legislazione interna. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una  stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.