(Convenzione - art. 9)
                              ARTICOLO 9 
                              Interessi 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  soltanto  in
detto altro Stato, se detto residente ne e' l'effettivo  benficiario.
2. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i  redditi
provengono. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso  in  cui
il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   sia   una   professione
indipendente mediante uan base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In
tal  caso  gli  interessi  sono  imponibili  in  detto  altro   Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.