(all. 1 - art. 1)
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                Raccomandazione T/R 61-01 (Nizza 1985)
             Concernente la licenza di radioamatore CEPT

   Raccomandazione    proposta    dal    Gruppo   di   lavoro   T/GT3
"Radiocomunicazioni" (R).
   Testo    della    Raccomandazione   adottata   dalla   Commissione
"Telecomunicazioni".
   La Conferenza Europea delle Amministrazioni delle P oste  e  delle
Telecomunicazioni, considerando:
   a)  che  il  Servizio  d'Amatore  e' un Servizio Internazionale di
Radiocomunicazioni previsto dal Regolamento delle Radiocomunicazioni;
   b)  che  tutte le persone che fanno parte di questo Servizio hanno
sostenuto la prova della loro capacita',  conformemente  all'Articolo
32, paragrafo 3, del Regolamento delle Radiocomunicazioni;
   c) che l'emissione e la gestione delle autorizzazioni provvisorie,
rilasciate a seguito di  accordi  bilaterali  esistenti,  implica  un
considerevole  accrescimento del lavoro per le Amministrazioni membre
della CEPT;
   d) che gli sviluppi tecnici e la standardizzazione crescente delle
apparecchiature  di  Radioamatori  nei  Paesi   membri   della   CEPT
comportano una riduzione di disturbi dannosi;
   e)  che  certe Amministrazioni membre della CEPT hanno concluso, o
sono in fase di mettere a punto, accordi destinati a semplificare  le
procedure necessarie per il rilascio di licenze temporanee;
   f)  Precisando,  tuttavia  che  la presente Raccomandazione non ha
alcun rapporto con l'importazione e l'esportazione di apparecchiature
di  Radioamatore,  che sottostanno unicamente ai regolamenti doganali
relativi, raccomanda
   che  le Amministrazioni membre della CEPT riconoscano il principio
di  una  "Licenza  di  Radioamatore  della  CEPT",  alle   condizioni
specificate  nell'Appendice 1, per le quali le Amministrazioni membre
non esigeranno ne' diritti ne' tasse, riservando  all'Amministrazione
il diritto soltanto di emettere la Licenza.

                             APPENDICE I
          CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT

   1.  Disposizioni  generali riguardanti la "Licenza di Radioamatore
CEPT".
   La  "Licenza di Radioamatore CEPT" avra' una forma simile a quella
della LIcenza nazionale oppure di un documento apposito emesso  dalla
stessa  Autorita'  e  sara'  redatto  nella  lingua  nazionale  ed in
tedesco, inglese e francese. Questo documento sara' valido unicamente
per  i non residenti, per la durata dei loro soggiorni temporanei nei
Paesi membri della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il
limite di validita' della Licenza nazionale.
   I  Radioamatori in possesso di una Licenza provvisoria non possono
bebeficiare delle disposizioni della Raccomandazione.
   Le condizioni minime richieste per una Licenza CEPT saranno:
     (i) la dichiarazione secondo la quale il titolare e' autorizzato
ad utilizzare  la  sua  Stazione  di  Radioamatore  conformente  alla
presente Raccomandazione nei Paesi che l'adottano;
    (ii) il nome e l'indirizzo del titolare;
   (iii) l'indicativo di chiamata;
    (iv) la classe di Licenza CEPT);
     (v) la validita';
    (vi) L'Autorita' che la rilascia.
   E'  consigliabile  allegare  un  elenco  dei Paesi che adottano la
Raccomandazione.

   2. Classe di Licenza.
   Ognuna  delle  classi  della  CEPT  descritto di seguito non sara'
considerata equivalente ad una classe nazionale se le  condizioni  di
utilizzo in un altro Paese non sono ampiamnete compatibili rispetto a
quelle  del  Paese  in  cui  e'  stata  rilasciata  la  Licenza.  L\e
equivalente  sono  riportate  nelle  colonne  3  e 4 della tabella in
Appendice II.

   Classe I.
   Questa classe permette l'utilizzo di tutte le frequenze attribuito
al Servizio d'Amatore che sono autorizzate nei Paesi dove la Stazione
dovra'  essere  operata. Questa classe sara' accessibile unicamente e
quei Radioamatori che hanno sostenuto la  prova  relativa  in  codice
Morse presso la propria Amministrazione.

   Classe II.
   Questa   classe   limita   l'uso  delle  Stazioni  alle  frequenze
attribuite al di sopra dei  144  Mhz.  autorizzate  per  il  Servizio
d'Amatore nei Paesi dove la Stazione dovra' essere operata.

   3. Condizioni di utilizzazione.
   3.1  Il  titolare  deve esibire la Licenza di Radioamatroe CEPT su
richiesta delle Autorita' di controllo del Paese ospitante;
   3.2  l'autorizzazione non e' accordata che per uso di una Stazione
portatile o mobile. Una Stazione portatile dovra', nello  spirito  di
questa  Raccomandazione,  comprendere  anche Stazioni funzionanti con
collegamento provvisorio alla  rete  elettrica,  per  esempio  in  un
hotel;
   3.3  l'autorizzazione e' rilasciata anche per l'uso della Stazione
di un Radioamatore del Paese ospitante, sempreche'  sia  titolare  di
licenza.
   3.4  il  titolare  deve rispettere le disposizioni del Regolamento
delle  Radiocomunicazioni,  della  presente  Raccomandazione  e   del
Regolamento   in  vigore  nel  Paese  ospitante:  egli  inoltre  deve
rispettare ogni limitazione che gli  sara'  imposta  relativamente  a
condizioni   locali  di  natura  tecnica  o  imposte  dalla  pubblica
autorita';
   3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili e' proibito;
   3.6  quanto  trasmette  nel  Paese  ospitante,  il  titolare  deve
utilizzare il suo  indicativo  di  chiamata  nazionale  preceduto  di
prefisso  del  Paese, come previsto nel Paese ospite, e seguito dalla
lettera "M" per una Stazione  mobile,  e  da  "P"  per  una  stazione
portatile;
   3.7  il  titolare  non potra' chiedere protezione contro eventuali
disturbi o interferenze.

   4. Condizioni tecniche
   Le  condizioni  tecniche  applicabili  saranno quelle della classe
nazionale  corrispondente   alla   relativa   classe   CEPT.   Queste
equivalenze,  figurano  nelle  due colonne di destra della tabella in
Appendice II.