(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
                              CAPITOLO I 
                             GENERALITA' 
                              Sezione 1 
                     OGGETTO E SCOPO DELLE NORME 
1.1.01. Oggetto. 
  Le presenti norme riguardano i lavori sotto tensione effettuati  su
impianti elettrici alimentati a frequenza  industriale  con  tensione
compresa tra 1.000 e 30.000 Volt. Agli effetti delle  presenti  norme
non costituiscono lavori sotto tensione le operazioni eseguite  sugli
impianti elettrici in tensione nel rispetto delle relative  norme  di
sicurezza quali, ad esempio, risultano: 
    a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di  interruzione,
di  commutazione  e  di  regolazione,  nelle  condizioni  normali  di
impiego; 
    b) la manovra mediante fioretti degli  apparecchi  sopraelencati,
di rivelatori di tensione, di dispositivi per la messa a terra, nelle
condizioni normali di impiego; 
    c) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti  automatici  o
telecomandati. 
1.1.02. Scopo. 
  Le presenti norme hanno lo scopo  di  stabilire  le  condizioni  di
sicurezza che devono essere osservate  per  l'esecuzione  dei  lavori
sotto  tensione  su  impianti  elettrici   alimentati   a   frequenza
industriale con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt  e
le modalita' di esecuzione di detti lavori. 
                              Sezione 2 
                             DEFINIZIONI 
1.2.01. Preposto ai lavori. 
  E' la persona che sovraintende ai lavori. 
  Egli,  a  tale  titolo,  e'  anche  responsabile  delle  misure  di
sicurezza sul luogo di lavoro. 
1.2.02. Autorizzazione di lavoro sotto tensione. 
  E' il  documento  con  il  quale  di  volta  in  volta  la  persona
responsabile degli  impianti  interessati  dai  lavori  autorizza  il
preposto ai lavori ad eseguire sotto tensione uno specifico lavoro in
una determinata localita'. 
1.2.03. Condizioni atmosferiche sfavorevoli. 
  Agli effetti delle presenti norme, si  definiscono  sfavorevoli  le
seguenti condizioni atmosferiche: 
    a) precipitazioni atmosferiche: pioviggine,  pioggia,  nevischio,
neve, grandine; 
    b) scarsa visibilita': visibilita' ridotta in modo tale  per  cui
il preposto ai lavori non riesca a distinguere  nettamente  da  terra
gli operatori ed i conduttori sui quali essi devono intervenire; 
    c)   temporale:   manifestazioni   temporalesche   con   scariche
atmosferiche percepite anche in lontananza; 
    d) vento: caso in cui questo raggiunge, sul luogo di lavoro,  una
velocita' superiore a 35 km/h. 
1.2.04. Distanza minima di avvicinamento. 
  E' la distanza minima che, senza l'adozione di particolari mezzi di
protezione, deve rigorosamente essere rispettata: 
    a) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a  potenziale  di
terra: fra le  parti  in  tensione  e  l'operatore  stesso,  compresi
eventuali oggetti non isolanti da lui manovrati od indossati; 
    b) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a  potenziale  di
linea: fra le parti  conduttrici  collegate  a  terra  e  l'operatore
stesso, compreso eventuali oggetti non isolanti da lui  manovrati  od
indossati; 
    c) tra le parti in tensione e le parti  conduttrici  collegate  a
terra. 
1.2.05. Distanza minima tra le fasi. 
  E' la distanza minima che, senza particolari mezzi  di  protezione,
deve essere rigorosamente rispettata: 
    a) fra i conduttori di fase anche durante i lavori di spostamento
dei conduttori; 
    b) fra l'operatore  a  potenziale  di  fase,  compresi  eventuali
oggetti non isolanti da lui maneggiati o indossati, e le altre  fasi.
1.2.06. Metodi di lavoro. 
  Si distinguono tre metodi di lavoro: 
    a) lavoro a distanza: il preposto ai lavori impartisce a  ciascun
operatore le istruzioni  necessarie  ad  assicurare  l'attuazione  di
tutte le misure atte a garantire distanze sempre superiori  a  quella
minima di avvicinamento, durante tutto l'arco dello  svolgimento  dei
lavori. Ogni  operatore  esegue  il  lavoro  per  mezzo  di  attrezzi
isolanti; 
    b) lavoro a potenziale: l'operatore, sotto la guida del  preposto
ai lavori, si porta al potenziale delle parti in tensione,  prendendo
tutte  le  misure  occorrenti  per  assicurare  che  vengano   sempre
mantenute distanze superiori a quella minima  di  avvicinamento  alle
parti conduttrici collegate a terra, e nella  precisa  osservanza  di
distanze superiori a quella minima tra le fasi per quanto riguarda le
altre parti in tensione; 
    c) lavoro a contatto: l'operatore, con l'adozione di  particolari
mezzi di protezione, interviene a distanza inferiore a quella  minima
di avvicinamento. 
                             CAPITOLO II 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
                              Sezione 1 
                             GENERALITA' 
 2.1.01. Decisione e controllo. 
  Le aziende, il cui personale esegue lavori sotto  tensione,  devono
regolamentare: 
    a) i  poteri  particolari  assegnati  nell'ambito  della  propria
organizzazione in merito ai lavori sotto tensione; 
    b) le modalita' per il controllo dell'applicazione delle presenti
norme. 
2.1.02. Formazione del personale. 
  Le persone destinate ad effettuare  lavori  sotto  tensione  devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a) eta' non inferiore a 18 anni; 
    b) attitudine fisica alla mansione,  attestata  tramite  apposito
referto rilasciato a  seguito  di  visita  medica  specialistica,  da
effettuare presso un istituto di medicina del  lavoro.  Detta  visita
medica dovra' essere integrata da indagini mirate ad  accertare,  con
particolare attenzione, il grado di funzionalita' del sistema nervoso
centrale e periferico, nonche' lo stato psichico; 
    c)  idoneita'   tecnico-attitudinale,   conseguita   tramite   il
superamento degli esami finali di uno specifico corso  di  formazione
incentrato sui metodi e le tecniche di lavoro sotto tensione. 
  I programmi del corso di formazione  devono  comprendere  reiterati
cicli di esercitazioni pratiche da eseguire sotto tensione. 
2.1.03. Abilitazione del personale. 
  Le aziende scelgono il personale al quale conferire  l'abilitazione
ad effettuare i lavori sotto tensione esclusivamente fra i lavoratori
giudicati idonei in base al possesso di tutti  i  requisiti  indicati
nell'articolo 2.1.02. 
  I tipi di abilitazione sono i seguenti: 
    a) abilitazione MT 1: permette di eseguire lavori sotto  tensione
solo  nel  caso  in  cui  questi  si  svolgano  sotto   la   costante
sorveglianza di un preposto ai lavori abilitato MT 2; 
    b) abilitazione MT 2: permette  di  eseguire  gli  stessi  lavori
consentiti dall'abilitazione MT 1. Il titolare dell'abilitazione MT 2
puo' essere designato come preposto ai lavori. 
  Il  documento  di  abilitazione   deve   precisare   il   tipo   di
abilitazione. Tutte le abilitazioni hanno la validita' di un anno; in
seguito possono essere rinnovate, previa  la  visita  medica  di  cui
all'articolo 2.1.02; se l'evoluzione delle tecniche lo esige,  dovra'
essere effettuato un corso di addestramento supplementare  con  esami
finali volti  ad  accertare  l'idoneita'  tecnico-attitudinale  degli
operatori, secondo  quanto  previsto  dal  gia'  richiamato  articolo
2.1.02. 
   Le abilitazioni devono inoltre essere riesaminate sistematicamente
nei seguenti casi: 
   inosservanza delle presenti norme; 
   prescrizioni mediche attitudinali non favorevoli; 
   cambio di mansioni; 
   trasferimento. 
  Tale riesame puo' condurre, in ogni momento, ad una modifica  o  al
ritiro dell'abilitazione. 
2.1.04. Personale ausiliario. 
  Per la parte dei lavori che non comportino l'abilitazione (esempio:
trasporto e preparazione dell'attrezzatura, manovra  delle  corde  di
servizio, ecc.) gli operatori abilitati  possono  essere  aiutati  da
persone non abilitate che sono qui definite personale ausiliario. 
2.1.05. Individuazione del personale. 
  Sul cantiere il personale si distingue per il colore dei caschi: 
   preposto ai lavori: casco rosso o copricasco rosso; 
   operatore abilitato: casco giallo; 
   personale ausiliario: casco bianco. 
                              Sezione 2 
                               DISTANZE 
2.2.01. Distanza minima di avvicinamento. 
  La distanza minima di avvicinamento d in metri,  come  definita  in
1.2.04, e' data dalla seguente formula: 
                          d = 0,06 + 0,006 U 
   dove U e' la tensione nominale del sistema, in kV. 
  I risultati di detta formula devono essere arrotondati per  eccesso
al decimetro e in ogni caso la distanza non deve essere  inferiore  a
0,20 m. 
  Per i valori nominali normali di tensione, la distanza  d  e'  data
dalla seguente tabella: 
Tensioni nominali normali Distanze minime 
            - - 
           U d 
            kV m 
         fino a 20 0,20 
         fino a 30 0,30 
  Queste distanze minime  di  avvicinamento  devono  considerarsi  un
limite invalicabile e, pertanto, durante i lavori si devono mantenere
distanze  maggiorate,  in  modo  tale  da  escludere  che  un   gesto
involontario dell'operatore possa avere  come  conseguenza  una  loro
riduzione. 
2.2.02. Distanza minima tra le fasi. 
  La distanza minima tra le fasi  D,  come  definita  in  1.2.05,  e'
formulata come segue: 
                              D = 1,73 d 
                              Sezione 3 
                         PROCEDURE DI LAVORO 
 2.3.01. Generalita'. 
  Le procedure di lavoro sono  predisposte  dalle  aziende  e  devono
specificare i criteri di  scelta  e  di  impiego  degli  attrezzi  da
adottare nel rispetto  delle  presenti  norme  e  delle  prescrizioni
specifiche per le attrezzature. La realizzazione di un  lavoro  sotto
tensione puo' richiedere la combinazione, effettuata dal preposto  ai
lavori, di piu'  metodi  di  lavoro.  Tali  procedure  devono  essere
preventivamente approvate dal comitato lavori sotto tensione  di  cui
al capitolo V. 
                             CAPITOLO III 
                             ATTREZZATURA 
                               Sezione 1 
                              GENERALITA' 
 3.1.01. Conservazione e trasporto. 
  L'attrezzatura deve essere conservata in un  apposito  locale;  gli
attrezzi  isolanti   devono   essere   appoggiati   su   rastrelliere
opportunamente rivestite per evitare deterioramenti. 
  Il trasporto dell'attrezzatura deve avvenire in modo che non ne sia
compromessa minimamente l'efficienza. 
3.1.02. Veicoli con braccio elevatore isolato. 
  I veicoli con braccio elevatore isolato devono essere dotati di  un
quaderno di  bordo  contenente  le  prescrizioni  di  prova  e  fogli
numerati e timbrati, sui quali vengono riportate tutte le  prescritte
operazioni   di   manutenzione,   controllo   e   misura   effettuate
periodicamente. 
  Ogni operazione riportata sul quaderno di bordo deve essere  datata
e firmata dall'esecutore. 
  Le parti metalliche  dei  veicoli  con  braccio  elevatore  isolato
devono essere collegate opportunamente a terra, durante  l'esecuzione
dei lavori. 
3.1.03. Attrezzatura in consegna collettiva. 
  L'attrezzatura deve  essere  tenuta  con  cura  per  evitarne  ogni
deterioramento.  Sul  luogo  di  lavoro  deve  essere  appoggiata  su
rastrelliere e su teli previsti per questo scopo;  le  aste  isolanti
devono essere asciugate e pulite con l'ausilio di opportuni preparati
isolanti ed idrorepellenti prima  dell'inizio  e  della  ripresa  dei
lavori. 
  Il preposto ai lavori  deve  assicurarsi  che  queste  prescrizioni
vengano osservate. 
3.1.04. Mezzi di protezione individuali. 
  Ogni operatore abilitato a lavaorare sotto tensione  deve  avere  a
disposizione,  oltre  i  normali  mezzi  protettivi  richiesti  dallo
specifico tipo di lavoro, anche i seguenti mezzi idonei allo scopo: 
   casco; 
   occhiali selettivi; 
   calzature; 
   guanti; 
   cintura di sicurezza; 
   tuta. 
  Il modello ed il materiale di detti mezzi devono  essere  precisati
dalle procedure di lavoro di cui in 2.3.01. 
  L'operatore  deve  curare  la  buona  conservazione  dei  mezzi  di
protezione individuali ricevuti in consegna. 
                              Sezione 2 
                          CONTROLLI E PROVE 
 3.2.01. Prove di collaudo. 
  L'attrezzatura per i lavori sotto tensione deve essere sottoposta a
prove di collaudo atte ad accertarne l'idoneita' dal punto  di  vista
elettrico e meccanico. 
3.2.02. Prove periodiche. 
  Le  attrezzature  isolanti  devono  essere   sottoposte   a   prove
periodiche da effettuare in laboratorio. 
  Qualora durante le prove  si  riscontri  il  deterioramento  di  un
attrezzo,  si  deve  provvedere  o  ad  eliminare  l'attrezzo   o   a
ripristinare la sua efficienza prima della riutilizzazione. Un idoneo
sistema  deve  permettere  di  determinare  facilmente  la  data   di
effettuazione delle prove periodiche. 
  Il tipo di prove e la relativa periodicita'  sono  riportate  nella
seguente tabella: 
Attrezzatura o indumento Tipo di prova Periodicita' 
            --- --- --- 
Guanti isolanti Prova di isolamento dopo 3 mesi 
                          pulitura e prova pneuma- 
                          tica 
Bracciali isolanti Prova di isolamento 6 mesi 
Calzature isolanti Esame a vista e prova di 6 mesi 
                          isolamento 
Schermi isolanti Prova di isolamento 1 anno 
Attrezzi isolanti Prova di isolamento 1 anno 
Veicoli con braccio Secondo le prescrizioni del 6 mesi 
  elevatore isolato quaderno di bordo 
                 N.B. - Le attrezzature e gli indumenti devono essere 
                  accuratamente puliti prima delle prove. Le prove di 
            isolamento devono essere eseguite secondo le prescrizioni 
          specifiche. 
3.2.03. Verifiche sistematiche sul luogo di lavoro. 
  Il preposto ai lavori, prima dell'inizio dei lavori  o  della  loro
ripresa, deve assicurarsi con un esame a vista  del  buono  stato  di
conservazione e di  pulizia  dell'attrezzatura  collettiva  destinata
alla esecuzione dei lavori stessi. 
  Il preposto ai lavori deve inoltre controllare che  le  persone  ai
suoi ordini verifichino lo stato di  conservazione  e  di  efficienza
della loro dotazione individuale. 
  Qualora si riscontri che l'attrezzatura e' deteriorata, se ne  deve
escludere l'impiego con l'apposizione di una indicazione evidente. In
caso di ripristino, il materiale deve  essere  sottoposto  nuovamente
alle prove di collaudo,  di  cui  in  3.2.01.  Nel  caso  in  cui  il
ripristino  sia  impossibile,   l'attrezzatura   deve   essere   resa
immediatamente inservibile. 
                             CAPITOLO IV 
                        ESECUZIONE DEI LAVORI 
                              Sezione 1 
                CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 4.1.01. Condizioni atmosferiche. 
  In relazione al verificarsi di condizioni atmosferiche sfavorevoli,
l'esecuzione dei lavori e' regolata dalle seguenti disposizioni: 
    a) lavori a distanza e lavori a potenziale: i lavori non  possono
essere iniziati in presenza delle condizioni atmosferiche definite in
1.2.03;  possono  pero'  essere  proseguiti  al   sopraggiungere   di
precipitazioni atmosferiche come definite al punto a) di 1.2.03; 
    b) lavori a contatto: i lavori non possono  essere  iniziati  ne'
proseguiti in presenza  delle  condizioni  atmosferiche  definite  in
1.2.03; 
    c) lavori su impianti all'interno con conduttori nudi:  i  lavori
non possono essere ne' iniziati ne' proseguiti nel caso di  cui  alla
lettera c) di 1.2.03. 
  Allorche' le condizioni atmosferiche comportano l'interruzione  del
lavoro, il personale deve abbandonare il posto di lavoro lasciando  i
dispositivi isolanti in opera, assicurando  la  stabilita'  meccanica
dell'impianto e assicurando, se necessario, un presidio sul luogo  di
lavoro. Quando le condizioni atmosferiche  ritornano  buone  e  prima
della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori  deve  verificare  lo
stato dell'attrezzatura e comunicare alla persona responsabile  degli
impianti interessati  dai  lavori  la  ripresa  del  lavoro  e/o  gli
inconvenienti eventualmente constatati. 
4.1.02. Lavori a distanza. 
  L'operatore, posto a potenziale di  terra,  deve  adoperare  idonei
attrezzi montati su  aste  adeguatamente  isolate  ed  effettuare  il
lavoro rispettando la distanza  minima  di  avvicinamento  secondo  i
criteri indicati in 2.2.01. 
4.1.03. Lavori a potenziale. 
  L'operatore, posto  su  un  supporto  isolante,  viene  portato  in
vicinanza del conduttore su cui  deve  operare,  mantenendo  distanze
superiori  alle  minime  di  avvicinamento  rispetto  alle  parti   a
potenziale di terra, secondo i criteri indicati in 1.2.06,  2.2.01  e
2.2.02. 
  Prima di toccare un conduttore  sotto  tensione,  l'operatore  deve
garantire la sua equipotenzialita' col conduttore  stesso  e  con  le
eventuali parti metalliche dell'estremita' del supporto isolante  sul
quale e' posto (ad esempio: collegando il conduttore in  tensione  al
rivestimento metallico sistemato all'interno del supporto). 
  Gli operatori che lavorano a potenziale non devono indossare guanti
isolanti e devono calzare adeguate scarpe a suola conduttrice. 
4.1.04. Lavori a contatto. 
  L'operatore, per  potersi  avvicinare  alle  parti  in  tensione  a
distanza minore di quella minima di avvicinamento di cui  in  2.2.01,
deve impiegare adeguati mezzi personali di protezione ed inoltre deve
isolarsi nei confronti delle parti dell'impianto che hanno, o possono
comunque assumere, un potenziale diverso dal suo (in  particolare  le
parti conduttrici in tensione e quelle collegate  a  terra).  A  tale
scopo deve usare idonei schermi isolanti coi quali, conseguentemente,
egli puo', senza pericolo, venire a contatto. 
                              Sezione 2 
                        SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 4.2.01. Richiesta di lavoro sotto tensione. 
  L'esigenza di effettuare un lavoro sotto  tensione  e'  individuata
dalla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori,  il
quale ne richiede l'esecuzione al preposto ai lavori. 
  Il preposto ai lavori verifica sul posto se il lavoro  puo'  essere
realizzato sotto tensione e, in caso positivo, sceglie le procedure e
le  attrezzature  piu'  adatte  al  lavoro  da  effettuare.  In  caso
contrario, il preposto ai lavori comunica alla  persona  responsabile
degli impianti interessati dai lavori la impossibilita' di effettuare
il lavoro sotto tensione. 
4.2.02. Misure preliminari. 
  La persona responsabile degli impianti interessati dai  lavori  da'
le disposizioni particolari per  mettere  l'impianto  interessato  in
regime speciale di esercizio. 
  Tale regime comporta i seguenti provvedimenti: 
    a)  soppressione  delle  richiusure  automatiche  con   eventuale
modifica della regolazione delle protezioni; 
    b) divieto di rimettere in tensione l'impianto  dopo  l'eventuale
apertura degli interruttori, senza accordo preliminare  col  preposto
ai lavori. 
  Queste  disposizioni  devono  essere  visualizzate  sui  quadri  di
comando e di protezione con cartelli previsti a tale scopo. 
  Nel corso del lavoro deve essere assicurato un collegamento  rapido
e sicuro (esempio: telefoni, radio) tra il preposto ai  lavori  e  la
persona autorizzata a mettere fuori tensione, in caso di  necessita',
l'elemento di impianto sul quale si effettuano i lavori e  tutti  gli
altri impianti interessati. 
  Nei casi in cui non sia possibile assicurare tale collegamento,  il
lavoro puo' ugualmente essere eseguito, a condizione che sul luogo di
lavoro venga messo in opera un dispositivo che permetta di provocare,
in caso di bisogno, la messa fuori tensione dell'impianto. 
  Quando queste misure sono  state  prese,  la  persona  responsabile
degli impianti interessati dai lavori rilascia al preposto ai  lavori
l'autorizzazione di lavoro sotto tensione. Questo  documento  precisa
l'impianto o la parte dell'impianto interessato  dai  lavori  e  puo'
essere consegnato direttamente o trasmesso con fonogramma. 
4.2.03. Istruzioni agli operatori. 
  Prima dell'inizio o della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori
precisa agli operatori le condizioni di applicazione delle  procedure
che saranno adottate. Egli deve assicurarsi, in questa occasione, che
ciascuno di essi sia perfettamente edotto sia del suo compito, sia di
come questo si integra nell'operazione d'insieme. 
4.2.04. Inizio ed esecuzione dei lavori. 
  Il preposto ai lavori, con i mezzi a disposizione, segnala l'inizio
del lavoro alla persona responsabile degli impianti  interessati  dai
lavori. 
  Il preposto ai lavori sovraintende ai lavori ed e', a tale  titolo,
responsabile anche di tutte le misure riguardanti  la  sicurezza  sul
luogo di lavoro. 
  Il preposto ai lavori deve allontanare il  personale  che  presenta
manifesti  segni  di  alterazione  psico-fisica  e  deve  vietare  la
consumazione di bevande alcooliche durante i lavori. 
  Nel caso in cui una interruzione del  lavoro  possa  compromettere,
per la sua probabile durata,  la  conclusione  dei  lavori  entro  il
termine previsto, il preposto ai lavori ne  deve  dare  comunicazione
alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori. 
4.2.05. Fine dei lavori. 
  Alla fine dei lavori, il preposto ai lavori riunisce gli  operatori
e   controlla   la   buona   esecuzione   dei   lavori    effettuati;
successivamente egli trasmette, a mezzo  modulo  o  fonogramma,  alla
persona responsabile degli impianti interessati dai  lavori  l'avviso
di fine lavoro. 
                              CAPITOLO V 
                 COMITATO PER I LAVORI SOTTO TENSIONE 
                              Sezione 1 
               ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO 
                     PER I LAVORI SOTTO TENSIONE 
 5.1.01. Istituzione del comitato. 
  Le aziende che intendono  eseguire  lavori  sotto  tensione  devono
preventivamente istituire, nel rispettivo ambito, un comitato  per  i
lavori  sotto  tensione,  avente  la  composizione   ed   i   compiti
specificati negli articoli seguenti. 
5.1.02. Composizione del comitato. 
  Il comitato per i lavori sotto  tensione  di  cui  in  5.1.01  deve
risultare composto: 
    a) da sette membri esperti nel settore dei lavori sotto tensione,
nominati dall'azienda, ad uno dei quali, di livello non  inferiore  a
quello di dirigente, viene attribuita la qualifica di presidente e ad
un altro la qualifica di segretario dello stesso; 
    b) da due ispettori del lavoro muniti di  laurea  in  ingegneria,
nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  tra  i
funzionari aventi la qualifica  di  dirigente  che  risultino  membri
della commissione consultiva  permanente  per  la  prevenzione  degli
infortuni e l'igiene del lavoro; 
    c) da due ingegneri dell'ISPESL, nominati dallo stesso Istituto. 
                              Sezione 2 
                      ATTRIBUZIONI DEL COMITATO 
                     PER I LAVORI SOTTO TENSIONE 
 5.2.01. Compiti del comitato. 
  Il comitato per i lavori sotto tensione deve: 
    a)  formulare  sui   programmi   dei   corsi   di   addestramento
professionale, istituiti ai sensi dell'art. 2.1.02,  il  giudizio  di
rispondenza ai criteri di sicurezza stabiliti nel presente decreto; 
    b) formulare  i  criteri  secondo  cui  sottoporre  il  personale
destinato ad eseguire i lavori sotto tensione agli esami  finali  dei
corsi di addestramento professionale di cui al precedente  punto  a).
La commissione d'esame sara' composta da cinque membri,  quattro  dei
quali nominati dall'azienda ed uno dal Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale. In caso di commissioni territoriali il membro del
Ministero  del  lavoro  potra'  essere   designato   dall'ispettorato
regionale del lavoro entro la cui giurisdizione ricade  la  localita'
sede degli esami; 
    c) esaminare le procedure di lavoro di  cui  all'articolo  2.3.01
per la loro preventiva approvazione. 
5.2.02. Deliberazioni del comitato. 
  Il comitato per i lavori sotto tensione non puo' deliberare ove  si
registri l'assenza di almeno un terzo dei propri membri. 
  Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza assoluta;  in
caso di parita' dei voti prevale quello del presidente. 
           Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                              DONAT CATTIN