(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 1)
                                                             Allegato 
    IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE 
     ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI 
  DEFINITI ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 - 
                         TRIENNIO 1988-1990. 

 
  L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese  di  novembre  in
Roma, nella sede  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 

 
                  LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

 
Composta da: 
   On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente; 
   On. Angelo Pavan -  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  del
tesoro; 
   On. Angelo Picano - Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica; 
   On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato  al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale; 
   Sen. Learco Saporito  -  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
   Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'I.S.T.A.T.; 
   Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del C.N.R.; 
   Prof. Antonio  Manzoli  -  Direttore  dell'Istituto  superiore  di
sanita'; 
   Prof. Nicola  Cabibbo  -  Presidente  dell'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare; 
   Rag. Mario Pretti - Presidente del  consiglio  di  amministrazione
della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, 

 
                                  E 
                      LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 
composta dai rappresentanti delle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali: 
  Confederazioni: 
   C.G.I.L.; 
   C.I.S.L.; 
   U.I.L.; 
   C.I.S.A.L.; 
   CONFE.D.I.R.; 
   C.I.D.A.; 
   CONF.S.A.L.; 
   C.I.S.N.A.L.; 
  Organizzazioni: 
   C.G.I.L./Ricerca; 
   C.I.S.L./Ricerca; 
   U.I.L./Ricerca; 
   C.I.S.A.L./Ricerca; 
   DIRSTAT/CONFEDIR  (con  riserva  dell'esito  finale  del  giudizio
pendente); 
   ANPPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente), 

 
                     Convengono e sottoscrivono 

 
per  il  triennio  1988-1990  l'ipotesi  di  accordo  riguardante  il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nel testo che segue che costituisce  parte  integrante  del  presente
verbale. 

 
  (Seguono le firme). 

 
              IPOTESI DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988- 
               1990 RIGUARDANTE IL COMPARTO "RICERCA" 

 
                               Art. 1. 

 
                    Area di applicazione e durata 

 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  ai  sensi
dell'art.  9  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  al  personale
dipendente  delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
  2. Il presente accordo concerne  il  triennio  1°  gennaio  1988-31
dicembre 1990. 
  3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988  fatte  salve
le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi  articoli
per particolari istituti contrattuali. 
 
          AVVERTENZA: 
            Gli articoli e le parti di  essi  stampati  in  carattere
          corsivo sono quelli che, in un primo tempo non  ammessi  al
          visto della Corte dei  conti,  sono  stati  successivamente
          ammessi  al  visto  con  riserva  della  Corte  medesima  e
          conseguentemente registrati. 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            -  La  legge  9  maggio  1989  n.  168,  (pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   108
          dell'11 maggio 1989) concerne l'"Istituzione del  Ministero
          dell'Universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica". Il testo dell'art. 9 e' il seguente: 
            "Art. 9. -  1.  Lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
          economico  di  attivita'  del  personale  dipendente  delle
          istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  sono
          regolati in conformita' ai principi di cui al comma  2,  da
          un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo
          tra la delegazione di parte pubblica e  la  delegazione  di
          parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e  con  i
          Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale. 
            2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in
          piu'  livelli  professionali  con  dotazioni  organiche  in
          relazione alle esigenze di ciascun ente.  Per  il  medesimo
          livello personale il reclutamento ai diversi livelli  sara'
          regolato   mediante   concorsi   nazionali   aperti   anche
          all'esterno,  con  commissioni  giudicatrici  composte   da
          esperti di riconosciuta  competenza,  scelti  anche  al  di
          fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli
          superiori si attueranno procedure concorsuali o,  comunque,
          criteri  generali  sull'accertamento  del  merito  e  della
          professionalita'. Saranno definite  le  modalita'  generali
          per l'inquadramento del personale in servizio alla data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
            3. E' abrogata ogni contraria disposizione". 
            - Il  D.P.R.  5  marzo  1986,  n.  68  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66  del  20  marzo
          1986) contiene disposizioni concernenti la determinazione e
          la composizione dei comparti di  contrattazione  collettiva
          di cui all'art. 5 della legge quadro sul  pubblico  impiego
          29 marzo 1983, n. 93. Il testo dell'art. 7 e' il seguente: 
            "Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli
          enti di ricerca e sperimentazione). -  1.  Il  comparto  di
          contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e
          degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  comprende  il
          personale dipendente: 
            dagli enti scientifici di ricerca  e  sperimentazione  di
          cui al punto 6 della tabella allegata alla legge  20  marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; 
            dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); 
            dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (I.S.P.E.S.L.); 
            dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); 
            dall'Istituto italiano di medicina sociale; 
            dagli Istituti di ricerca  e  sperimentazione  agraria  e
          talassografici; 
            dalle stazioni sperimentali per l'industria. 
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta: 
            dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal  Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; 
            dal Ministro del tesoro; 
            dal  Ministro  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica; 
            dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
            dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
          ricerca scientifica ed tecnologica; 
            da cinque membri, rappresentativi delle  varie  categorie
          delle   istituzioni   e   degli   enti   di    ricerca    e
          sperimentazione, designati  a  maggioranza  dai  rispettivi
          presidenti  a  seguito  di  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso  di
          mancata designazione entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla richiesta. 
            3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non  sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare  Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle   norme
          vigenti. 
            4.   La   delegazione   sindacale   e'    composta    dai
          rappresentanti: 
            delle organizzazioni  sindacali  nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo; 
            delle     confederazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative su base nazionale".