(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 10)
                              Art. 10. 
                         Diritto allo studio 
  1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste  superino  il
3% delle unita' in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno,
sono concessi nel seguente ordine: 
    a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se studenti universitari o post-universitari,  abbiano  superato  gli
esami degli anni precedenti; 
    b)  dipendenti  che  frequentino  l'anno  di  corso  che  precede
l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli
anni ancora anteriori, escluso  il  primo,  ferma  restando  per  gli
studenti universitari e post-universitari la condizione di  cui  alla
precedente lettera a); 
    c) dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 
  2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui  al  precedente
comma, la precedenza e' accordata,  nell'ordine,  ai  dipendenti  che
frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari. 
  3. A parita' di condizioni i permessi sono accordati ai  dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi  medesimi  per  lo  stesso
corso di studi e  in  caso  di  ulteriore  parita'  secondo  l'ordine
decrescente di eta'. 
  4. Per la concessione dei permessi di cui  ai  commi  precedenti  i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi, il certificato di iscrizione e  al  termine  degli  stessi  il
certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. 
  5. Per quanto non previsto nel presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 
  6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche
per  ambiti  territoriali  delimitati  da  definirsi   in   sede   di
contrattazione  decentrata  a  livello  di  ente  nei  limiti   della
percentuale complessiva di cui al primo comma. 
 
          Nota all'art. 10: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: 
            "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di  garantire
          il diritto allo studio sono concessi permessi  straordinari
          retribuiti, nella  misura  massima  di  centocinquanta  ore
          annue individuali. 
            2. I permessi di cui al comma  1  sono  concessi  per  la
          frequenza di corsi finalizzati al conseguimento  di  titoli
          di  studio  in  corsi  universitari,  postuniversitari,  di
          scuole   di   istruzione   primaria,   secondaria   e    di
          qualificazione   professionale,   statali,   pareggiate   o
          legalmente riconosciute, o comunque abilitate  al  rilascio
          di  titoli  di  studio  legali  o  attestati  professionali
          riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 
            3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1  e  2
          vanno  osservate,  garantendo  in   ogni   caso   le   pari
          apportunita', le seguenti modalita': 
            a)   i   dipendenti   che   contemporaneamente   potranno
          usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di
          lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
          il tre per  cento  del  totale  delle  unita'  in  servizio
          all'inizio di  ogni  anno,  con  arrotondamento  all'unita'
          superiore; 
            b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare  le
          attivita' didattiche  i  dipendenti  che  non  abbiano  mai
          usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio  per
          lo stesso corso; 
            c) il permesso per il conseguimento dei  titoli  di  stu-
          dio o di attestati professionali di cui  al  comma  2  puo'
          essere concesso anche in aggiunta a quello  necessario  per
          le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 
            4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2
          e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili  esigenze
          di servizio, a turni di lavoro che agevolino  la  frequenza
          ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato  a
          prestazioni di lavoro  straordinario  o  durante  i  giorni
          festivi e di riposo settimanale. 
            5. Il conseguimento  di  un  significativo  accrescimento
          della professionalita' del singolo dipendente,  documentato
          dal  titolo  di  studio  o   da   attestati   professionali
          conseguiti, costituira'  titolo  di  servizio  da  valutare
          secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di
          appartenenza. 
            6. Il personale interessato alle attivita' didattiche  di
          cui  al  comma  2  e'  tenuto  a  presentare  alla  propria
          amministrazione  idonea  certificazione  in   ordine   alla
          iscrizione ed alla  frequenza  alle  scuole  ed  ai  corsi,
          nonche' agli esami  finali  sostenuti.  In  mancanza  delle
          predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono
          considerati come aspettativa per motivi personali. 
            7. In sede di contrattazione  di  comparto  e  decentrata
          potranno  essere  definite,   ove   necessario,   ulteriori
          modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione
          e la frequenza ai corsi di  cui  al  presente  articolo  ed
          ulteriori   discipline   per   rispondere   alle   esigenze
          specifiche dei singoli comparti".