Art. 10. Diritto allo studio 1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3% delle unita' in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 3. A parita' di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parita' secondo l'ordine decrescente di eta'. 4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.
Nota all'art. 10: - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari apportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di stu- dio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".