(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 12)
                              Art. 12. 
                  Attivita' culturali e ricreative 
  1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art.  40  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  settembre  1987,  n.  568,  ai  fini
dell'incremento  della  produttivita',  conseguibile  anche  con   il
rispetto  e  con  l'articolazione  dell'orario  di  lavoro,  con   la
promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni  e
enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali,
di ristoro,  di  mensa,  di  approvvigionamento,  di  asilo  nido  ed
assumere  iniziative  per  il  tempo  libero  a  favore  dei   propri
dipendenti. 
  2. La gestione di tali servizi puo' essere  affidata  ad  organismi
formati, a  maggioranza,  dai  rappresentanti  dei  dipendenti  e  da
rappresentanti delle  istituzioni  ed  enti  ed  e'  sottoposta  alla
vigilanza  di  un  comitato  interno  formato,  a   maggioranza,   da
rappresentanti delle istituzioni ed  enti  e  che  preveda  anche  la
partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 
  3. Per il raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  le
istituzioni e  gli  enti  possono,  compatibilmente  con  le  proprie
necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere  a  disposizione
degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali  associazioni
fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in  quanto
utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 
  4. Le istituzioni e gli  enti  iscrivono  negli  appositi  capitoli
degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria  dei
locali messi a disposizione. 
  5. Nel  caso  di  servizi  individuali,  i  lavoratori  interessati
partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta  per  cento
del  costo  complessivo,  salvo  i  casi  diversamente  previsti   da
disposizioni legislative. 
  6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate
le modalita' di  erogazione  dei  servizi,  i  tempi  ed  i  modi  di
fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto  ed
efficiente impiego delle risorse strumentali,  umane  e  finanziarie,
fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui  ai
commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti. 
  7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione  pubblica  in
data 2  ottobre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sara'  definito  il
regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3. 
 
          Note all'art. 12: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Il testo dell'art. 40 e' il seguente: 
            "Art.   40   (Attivita'    culturali,    ricreative    ed
          assistenziali). - 1. Le attivita' culturali, ricreative  ed
          assistenziali,  sono  gestite  da   organismi   formati   a
          maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori". 
            - Il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  2
          ottobre  1989  reca   "Designazione   dei   componenti   le
          delegazioni trattanti l'accordo sindacale per  il  triennio
          1988-90 riguardante il comparto  del  personale  dipendente
          dalle   istituzioni   e   dagli   enti   di    ricerca    e
          sperimentazione". Il testo dell'art. 2 e' il seguente: 
            "Art. 2. - La delegazione sindacale  di  cui  all'art.  9
          della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed all'art. 7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.  68,  e'
          composta: 
            dai   rappresentanti   delle   seguenti    organizzazioni
          nazionali di  categoria  maggiormente  rappresentative  nel
          comparto del personale dipendente dagli istituti ed enti di
          ricerca e sperimentazione: 
            l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; 
            l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; 
            l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; 
            l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.A.L.; 
            dai   rappresentanti   delle   seguenti    Confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: 
            Confederazione generale italiana  del  lavoro  (C.G.I.L.;
          Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); 
            Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); 
            Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); 
            Confederazione italiana  sindacati  nazionali  lavoratori
          (C.I.S.N.A.L.); 
            Confederazione  italiana  sindacati  autonomi  lavoratori
          (C.I.S.A.L.); 
            Confederazione     sindacati     autonomi      lavoratori
          (CONF.S.A.L.); 
            Confederazione  autonoma  dei  quadri   direttivi   della
          funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)".