(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 13)
                              Art. 13. 
                      Ordinamento del personale 
  1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989,  n.  168,
l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca
e sperimentazione e' articolato su 10 livelli  professionali  secondo
la collocazione dei profili professionali (riportati nell'allegato n. 
1, quale parte integrante del presente accordo)  di  cui  all'annessa
tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 
  2. Distribuzione dotazioni organiche: 
    a) Per  i  profili  dei  dirigenti  amministrativi  la  dotazione
organica complessiva annessa ai livelli II e III e' attribuita  nella
misura massima del 40% per il profilo di dirigente di  I  fascia.  La
dotazione organica del profilo  di  dirigente  generale  e'  prevista
soltanto per il  C.N.R.,  l'I.N.F.N.,  l'I.S.T.A.T.,  l'I.S.P.E.S.L.,
l'I.S.S., ed e' determinata da  tali  enti  in  sede  di  definizione
dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia
e' previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli  enti  gia'
classificati di notevole rilievo  ai  sensi  dell'articolo  20  della
legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli enti  gia'  classificati  di  normale
rilievo possono prevedere  soltanto  il  profilo  di  dirigente  (III
livello). 
    b) Per i profili dei ricercatori e dei  tecnologi  la  rispettiva
dotazione organica, da sottoporre ad approvazione  con  le  procedure
indicate al successivo comma 4 per  il  contingente  complessivo,  e'
distribuita nella misura massima  del  20%  e  40%  relativamente  ai
profili del I e II livello. La dotazione organica  di  detti  profili
non puo' essere, in ogni caso, inferiore rispettivamente al 10% e  al
20% della dotazione complessiva sia dei profili  di  ricercatori  sia
dei profili di tecnologi. La dotazione  complessiva  dei  profili  di
tecnologi non potra' essere superiore al 40% della  sommatoria  delle
dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi. 
    c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la dotazione
organica e' complessiva per ciascun profilo ancorche' distribuita  in
percentuali predeterminate su piu'  livelli.  Ai  fini  di  eventuali
assunzioni, ferme restando le  percentuali  di  pertinenza  dei  vari
livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i  posti  che
risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo. 
    d) La dotazione organica complessiva del profilo  di  funzionario
di amministrazione e' attribuita nelle misure del 50% sul IV  livello
e del 50% sul V livello. 
    e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca e' distribuita nella misura del  25%  sul  IV
livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI livello. 
    f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore
di amministrazione e' distribuita nelle misure del 20% sul V livello,
del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello. 
    g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore  di
amministrazione e' distribuita nella misura del 20% nel VII  livello,
del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX livello. 
    h) La dotazione organica complessiva  del  profilo  di  operatore
tecnico e' distribuita nelle misure del 20% sul VI livello,  del  30%
sul VII livello e del 50% sull'VIII livello. 
    i) La dotazione organica complessiva del  profilo  di  ausiliario
tecnico e' distribuita nelle misure del 20%  sull'VIII  livello,  del
30% sul IX livello e del 50% sul X livello. 
    l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di
amministrazione e' distribuita nelle misure del 50% sul IX livello  e
del 50% sul X livello. 
  3. Accesso e progressione di livello. 
    a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per
ognuno dei quali non e' ammessa mobilita' da altri profili, l'accesso
ad ognuno  dei  livelli  I,  II  e  III  e'  previsto  esclusivamente
attraverso concorso pubblico nazionale. 
    b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali  per
i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera c),
l'accesso e' previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o
istituzioni in presenza di  specifiche  esigenze  funzionali  possono
procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore  tecnico
e funzionario d'amministrazione - IV livello  -  nel  limite  del  5%
della dotazione  di  livello  del  profilo  interessato.  Per  questi
profili professionali la progressione di  livello  avverra'  mediante
procedure concorsuali e/o  criteri  sull'accertamento  del  merito  e
della professionalita' nei  confronti  del  personale  rivestente  il
profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6  anni  di
servizio per ogni livello dei profili di collaboratore  tecnico  enti
di ricerca, operatore tecnico  e  ausiliario  tecnico  e  5  anni  di
servizio  per  ogni   livello   dei   profili   di   funzionario   di
amministrazione,  collaboratore  di  amministrazione,  operatore   di
amministrazione e ausiliario di amministrazione.  Le  procedure  e  i
criteri  di  cui  sopra  saranno  determinate  dai  singoli  enti  ed
istituzioni. Non e' ammessa mobilita' tra  i  predetti  profili.  Nei
pubblici  concorsi  il  25%  dei  posti  e'  riservato  al  personale
dipendente in possesso del titolo di studio richiesto  dal  bando  ed
appartenente a profilo per il quale e' previsto il titolo  di  studio
pari o immediatamente inferiore. 
    c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello professionale)
disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza
1° gennaio dell'anno  successivo  nel  limite  massimo  del  50%  per
concorso speciale per titoli ed  esame  riservato  al  personale  del
ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno  5
anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo  concorso
pubblico per titoli ed esami cui puo' partecipare  personale  interno
con 5 anni di servizio nel profilo di funzionario di  amministrazione
ed esterno all'ente purche' in possesso del diploma di  laurea  e  di
specifica esperienza di lavoro equipollente a quella  di  funzionario
di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale
e gli eventuali arrotondamenti per la  determinazione  dei  posti  da
mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico.  I
posti di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni
anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio  dell'anno  successivo,
previo concorso per titoli riservato ai  dirigenti  con  almento  tre
anni di  servizio  nel  terzo  livello  professionale.  La  nomina  a
dirigente generale (primo livello professionale) e' disposta  per  un
contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di
prima fascia con almeno tre anni di effettivo  servizio  nel  secondo
livello  professionale  e  qualifiche  equiparate,  per   l'ulteriore
contingente previo concorso pubblico per titoli cui puo'  partecipare
il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di
laurea e  di  idonei  requisiti  professionali.  Nel  primo  concorso
speciale  per  l'accesso  al  profilo  di  dirigente  (terzo  livello
professionale), il 25% dei posti e' riservato al personale del  ruolo
ad esaurimento. 
  4. Rideterminazione dotazioni organiche. 
    a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui  all'art.  9
della legge n. 168/89, ad eccezione  degli  istituti  indicati  nelle
successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del  nuovo  assetto
ordinamentale  e  delle  esigenze  funzionali  ed  organizzative,   a
deliberare, entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto che  rende  esecutivo  il  presente  accordo,  e  sentite  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  le   nuove
dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o  diversa
collocazione  dei  medesimi.   Le   delibere   sono   soggette   alle
approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i  Ministri  del
tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  e
della funzione pubblica. 
    b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul  lavoro
sono  rideterminate  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro  per  la  funzione
pubblica,  senza  alcuna  unificazione  o  diversa  collocazione  dei
profili. 
    c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale  di  statistica
sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  senza  alcuna  unificazione   o   diversa
collocazione dei profili. 
 
          Note all'art. 13: 
            - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si  veda  la  nota
          all'art. 1. 
            - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 87
          del 2 aprile 1975)  reca  "Disposizioni  sul  riordinamento
          degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del  personale
          dipendente". Il testo dell'art. 20 e' il seguente: 
            "Art.  20  (Direttore  generale).  -  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per  il
          lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite  le
          federazioni    sindacali    di    categoria    maggiormente
          rappresentative sul piano  nazionale,  sara'  stabilito  il
          trattamento   economico   onnicomprensivo   dei   direttori
          generali degli enti  pubblici  contemplati  dalla  presente
          legge  secondo  tre  livelli  retributivi  determinati   in
          relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti
          al   trattamento   economico   onnicomprensivo    spettante
          rispettivamente  al  dirigente  generale  B,  al  dirigente
          generale C e al dirigente superiore  delle  amministrazioni
          dello Stato. 
            Ai   fini   dell'applicazione   del   comma   precedente,
          l'importanza degli enti  sara'  desunta  dal  concorso  dei
          seguenti elementi: 
            a)    dimensione     dell'organizzazione     territoriale
          considerata unitariamente negli uffici periferici  o  negli
          enti  federati,  dalla  natura  dei  compiti  istituzionali
          svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso  degli
          enti di assistenza; 
            b) numero  dei  dipendenti  stabilmente  e  organicamente
          preposti ai servizi d'istituto; 
            c) volume delle entrate e  delle  uscite  finanziarie  di
          carattere ordinario. 
            I  direttori  generali,  ove  particolari   esigenze   di
          servizio  lo  richiedano,  sono  tenuti  a   protrarre   le
          prestazioni giornaliere di servizio  anche  oltre  l'orario
          ordinario,   senza   diritto   al   compenso   per   lavoro
          straordinario. 
            Nella  prima  applicazione  della  presente   legge,   il
          provvedimento di cui al primo comma, e'  emanato  entro  un
          mese dall'entrata in vigore della legge stessa". 
            - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si  veda  la  nota
          all'art. 1. 
            - Il decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322  (in
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222) reca:  "Norme
          sul sistema statistico nazionale e  sulla  riorganizzazione
          dell'istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".