Art. 13. Ordinamento del personale 1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione e' articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali (riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. Distribuzione dotazioni organiche: a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione organica complessiva annessa ai livelli II e III e' attribuita nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale e' prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T., l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed e' determinata da tali enti in sede di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia e' previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli enti gia' classificati di notevole rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli enti gia' classificati di normale rilievo possono prevedere soltanto il profilo di dirigente (III livello). b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente complessivo, e' distribuita nella misura massima del 20% e 40% relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione organica di detti profili non puo' essere, in ogni caso, inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potra' essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi. c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la dotazione organica e' complessiva per ciascun profilo ancorche' distribuita in percentuali predeterminate su piu' livelli. Ai fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo. d) La dotazione organica complessiva del profilo di funzionario di amministrazione e' attribuita nelle misure del 50% sul IV livello e del 50% sul V livello. e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca e' distribuita nella misura del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI livello. f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore di amministrazione e' distribuita nelle misure del 20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello. g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore di amministrazione e' distribuita nella misura del 20% nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX livello. h) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore tecnico e' distribuita nelle misure del 20% sul VI livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello. i) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico e' distribuita nelle misure del 20% sull'VIII livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello. l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione e' distribuita nelle misure del 50% sul IX livello e del 50% sul X livello. 3. Accesso e progressione di livello. a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non e' ammessa mobilita' da altri profili, l'accesso ad ognuno dei livelli I, II e III e' previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale. b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera c), l'accesso e' previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverra' mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalita' nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non e' ammessa mobilita' tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti e' riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore. c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello professionale) disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo nel limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed esami cui puo' partecipare personale interno con 5 anni di servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed esterno all'ente purche' in possesso del diploma di laurea e di specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, previo concorso per titoli riservato ai dirigenti con almento tre anni di servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente generale (primo livello professionale) e' disposta per un contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo servizio nel secondo livello professionale e qualifiche equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico per titoli cui puo' partecipare il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale), il 25% dei posti e' riservato al personale del ruolo ad esaurimento. 4. Rideterminazione dotazioni organiche. a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica. b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili. c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.
Note all'art. 13: - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1. - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975) reca "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Art. 20 (Direttore generale). - Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi: a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza; b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto; c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa". - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222) reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".