Art. 14. Norme generali di primo inquadramento 1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e' inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 - allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante - e le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1° luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore di sanita' il riferimento e' quello risultante dall'inquadramento gia' disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle allegate tabelle n. 1, 2. 3. L'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 e' effettuato con riferimento unicamente all'organico complessivo dei singoli profili professionali) comporta la conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata data del 1° luglio 1989. 4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca: a) i funzionari di amministrazione, gia' appartenenti all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio di almeno 15 anni, nonche' il personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento; b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianita' di servizio di 15 anni di cui non meno di 8 effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore 25% dei posti disponibili e' conferito a seguito di procedura concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza 1° luglio 1989, cosi' come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, per i posti gia' disponibili prima della predetta data e messi a concorso successivamente. 5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione: i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' effettiva di servizio non inferiore a sette anni nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti requisiti l'inquadramento e' disposto per il nuovo profilo di collaboratore di amministrazione, VI livello professionale. 6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione: a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate; b) i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. 7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico e collaboratore di amministrazione: a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate; b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e di operatore di amministrazione: a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni; b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e qualifiche equiparate. 9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di operatore di amministrazione: a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni; b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione: a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni; b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni. 11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento e' stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica funzionale o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale, conservano ad personam detto profilo con assegnazione del VII livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti e' data facolta' di optare per il profilo di operatore tecnico VII livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 i livelli apicali o le qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I posti temporeneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione e' data facolta' di disporre, a domanda dell'interessato, il trasferimento, in presenza di disponibilita' di organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale profilo. Saranno altresi' ammessi in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta per detto profilo. 12. Per il personale gia' inquadrato nel precedente ordinamento nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di sanita', in presenza di particolari posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente accordo per il III livello professionale, disporra' la conservazione nello stesso III livello del profilo rivestito nel preesistente ordinamento. 13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di preferenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. 14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le istituzioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Non trova altresi' applicazione il settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285. 15. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria, hanno facolta', per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo. 16. Analoga facolta', a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma, 4, lettera a) e c), puo' essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto in via preminente e con carattere di continuita' funzioni proprie del profilo di primo tecnologo, nonche' per la copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV livello, a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato attribuito da almeno quattro anni la responsabilita' di strutture per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV livello professionale. 17. Per l'esercizio delle facolta' di cui al comma 15 i provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i destinatari del concorso interno. 18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, l'inquadramento stesso sara' effettuato nei profili di ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento e' effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 32, comma 10, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nei confronti del personale assunto come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987. Analogamente le posizioni sopranumerarie del profilo di primo ricercatore degli istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
Note all'art. 14: - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1. - Il D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1988, supplemento ordinario) reca: "Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalita' del preesistente ordinamento. 2. L'anzianita' maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento e' riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica. 3. Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento e' attribuito il profilo stesso. 4. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu' profili della medesima qualifica e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza. 5. Ai dipendenti gia' appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, si identificano specificatamente con un profilo della qualifica superiore a quella rivestita, e' attribuito il profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle singole qualifiche di base e relativi livelli superiori. 6. Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti gia' appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalita' che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno svolto, per atto formale ed almeno sino alla data della suddetta determinazione, ovvero secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa e per almeno un triennio anche non continuativo negli ultimi cinque anni, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione, con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra, del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualificazione funzionale. Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/1988 e' il seguente: "Art. 8. - 1. In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa alla selezione o al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni". - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1. - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Art. 20 (Stipendi). - 1. I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000 Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento. 2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale e' cosi' articolato: (Migliaia di lire) Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale ---- -------------- ------------- ------ 0 13.000 - 13.000 6 13.000 1.910 14.910 12 13.000 4.040 17.040 18 13.000 8.300 21.300 24 13.000 12.560 25.560 3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento. 4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento. 5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, e' riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'. 6. Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed e' richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalita' analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianita'". - Per il titolo della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1. - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo degli articoli 14, 15 e 23 e' il seguente: "Art. 14 (Qualifiche). - 1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. 2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione: a) e' istituito il nuovo profilo professionale "collaboratore professionale degli enti di ricerca"; b) il profilo di ricercatore, gia' previsto, per il quale non e' ammessa la mobilita' da altri profili, e' articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate piu' elevate, avverra' per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso: 1) Fascia iniziale: ricercatore: accesso: per concorso nazionale; anzianita' di almeno due anni di laurea; esperienza di lavoro diretta nell'attivita' di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione; attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore. 2) Seconda fascia: primo ricercatore: accesso: concorso nazionale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita'; eta' non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio. 3) Prima fascia: dirigente di ricerca: accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare orginalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca. 3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalita' di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale. 4. Il contingente del profilo di ricercatore non potra' superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalita' non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale. 5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneita' di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procedera' ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realta' nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale". 6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e' prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali e' prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni. 7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, cosi' come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali". "Art. 15 (Primo inquadramento). - 1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. 2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto puo' essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata. 3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento e' disciplinato in coformita' della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia gia' trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1° gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresi' inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. 5. Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi. 6. Saranno altresi' inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX. 7. Sara' inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, gia' appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'. 8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico- professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca. 9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverra' con le seguenti modalita': a) Seconda fascia (primo ricercatore): 1) a decorrere dal 1° giugno 1988 e' inquadrato, previo giudizio di idoneita' per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianita'. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro. Possono essere altresi' inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato. b) Prima fascia (dirigente di ricerca): 1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori di concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1° giugno 1988. Nel primo concorso pubblico sara' riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili. 10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di di- ploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, e' inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto. 11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare. 12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvedera' ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale. "Art. 23 (Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'). - 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e' attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti. 2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni". - La legge 7 agosto 1973, n. 519 (in Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1973, n. 219) reca: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'". Il testo dell'art. 32 e' il seguente: "Art. 32 (Carriera dei ricercatori). - La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche: ricercatore; primo ricercatore. La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea. L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica, con relazione scritta e una prova orale tecnica. La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'art. 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonche' da un docente universitario di lingue come membro aggiunto. Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualita' del servizio prestato. Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico e' messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore. L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico. La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma e' composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore. Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attivita' svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalita' di cui all'art. 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici. Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti, disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attivita' di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione. Il concorso e' per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte. La commissione giudicatrice del concorso e' composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca. Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalita' dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, e' confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad un indennita' una tantum pari a due mensilita' dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato".