(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 14)
                              Art. 14. 
                Norme generali di primo inquadramento 
  1. Il personale  degli  enti  e  delle  istituzioni  di  ricerca  e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989,  n.  168
e' inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva  data
di assunzione o di attribuzione  di  diversa  qualifica,  secondo  la
corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 -  allegata  al  presente
accordo, di cui costituisce parte integrante - e le  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
  2. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle  dotazioni
organiche vigenti per ciascun ente alla  data  del  1°  luglio  1989,
trasferendo le dotazioni dei profili professionali  del  preesistente
ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla
tabella 2,  fermo  restando  gli  organici  complessivi.  Per  quanto
concerne l'Istituto superiore di sanita'  il  riferimento  e'  quello
risultante dall'inquadramento gia' disposto ai  sensi  del  quarto  e
quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
1° marzo 1988, n. 285, sulla  base  delle  tabelle  di  equiparazione
fissata con decreto ministeriale 9  novembre  1989,  registrato  alla
Corte dei conti il 21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi  con
riferimento alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle
allegate tabelle n. 1, 2. 
  3. L'applicazione dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  marzo  1988,  n.  285  (l'applicazione  del  comma  6
dell'art. 4 e' effettuato  con  riferimento  unicamente  all'organico
complessivo  dei   singoli   profili   professionali)   comporta   la
conseguente  modifica  dell'inquadramento  nel  profilo,  come  dalla
corrispondenza di cui  alla  tabella  2,  dalla  data  di  decorrenza
dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata
data del 1° luglio 1989. 
  4. In  sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento  sono
inquadrati nel IV livello professionale, fino  alla  concorrenza  del
75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di  funzionario
di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca: 
    a) i funzionari di amministrazione,  gia'  appartenenti  all'VIII
qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del  decreto
che rende esecutivo il  presente  accordo  abbiano  un'anzianita'  di
servizio di almeno 15 anni, nonche' il personale  di  VIII  qualifica
dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica
funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia  svolto
funzioni proprie del profilo di  funzionario  capo  del  preesistente
ordinamento; 
    b)  gli  specialisti  tecnici  enti  di  ricerca  del  precedente
ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che  rende
esecutivo il  presente  accordo  abbiano  un'anzianita'  di  servizio
effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti  di  ricerca  VII
qualifica funzionale e qualifiche equiparate  e  specialista  tecnico
enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e  qualifiche  equiparate,
complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianita' di  servizio
di  15  anni  di  cui  non  meno  di  8  effettivi  nel  profilo   di
collaboratore tecnico enti di  ricerca  VII  qualifica  funzionale  e
qualifiche equiparate.  L'ulteriore  25%  dei  posti  disponibili  e'
conferito   a   seguito   di   procedura    concorsuale    riservata,
rispettivamente,  ai  funzionari  di   amministrazione,   V   livello
professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello
professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza  1°  luglio
1989, cosi' come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di  cui  al
punto 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1987, n. 568, per i  posti  gia'  disponibili  prima  della
predetta data e messi a concorso successivamente. 
  5. In sede di applicazione del nuovo  ordinamento  sono  inquadrati
nel   V   livello   professionale,   profilo   di   funzionario    di
amministrazione: 
   i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento  che
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  che  rende  esecutivo
l'accordo, abbiano un'anzianita' effettiva di servizio non  inferiore
a  sette  anni  nel  profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o
siano vincitori di concorso pubblico per il predetto  profilo  ovvero
appartenenti al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In
assenza dei predetti requisiti l'inquadramento  e'  disposto  per  il
nuovo  profilo  di  collaboratore  di  amministrazione,  VI   livello
professionale. 
  6. In sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento,  sono
inquadrati  nel  V  livello,  fino   alla   concorrenza   dei   posti
rispettivamente disponibili per i profili  di  collaboratore  tecnico
enti di ricerca e collaboratore di amministrazione: 
    a) i collaboratori tecnici enti  di  ricerca  che  alla  data  di
entrata in  vigore  del  decreto  che  rende  esecutivo  il  presente
accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio  nel  profilo
di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica  funzionale  e
qualifiche equiparate; 
    b) i collaboratori di amministrazione del precedente  ordinamento
che alla data di entrata in vigore del decreto  che  rende  esecutivo
l'accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di cinque anni
in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. 
  7. In sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento,  sono
inquadrati  nel  VI  livello,  fino  alla   concorrenza   dei   posti
rispettivamente disponibili per il profilo  di  operatore  tecnico  e
collaboratore di amministrazione: 
    a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in  vigore  del
decreto  che   rende   esecutivo   il   presente   accordo,   abbiano
un'anzianita' di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo
di  operatore  specializzato  V  qualifica  funzionale  e  qualifiche
equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente  tecnico
statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate; 
    b) i collaboratori di amministrazione che, alla data  di  entrata
in vigore del  decreto  che  rende  esecutivo  il  presente  accordo,
abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 
  8. In sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento,  sono
inquadrati  nel  VII  livello,  fino  alla  concorrenza   dei   posti
rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore  tecnico  e  di
operatore di amministrazione: 
    a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in  vigore  del
decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita'
di servizio effettivo di almeno otto anni; 
    b) gli operatori di amministrazione che alla data di  entrata  in
vigore del decreto che rende esecutivo il  presente  accordo  abbiano
un'anzianita' di servizio effettivo di almeno  cinque  anni  nella  V
qualifica  funzionale  del  preesistente  ordinamento,  e  qualifiche
equiparate. 
  9. In sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento,  sono
inquadrati  nell'VIII  livello  fino  alla  concorrenza   dei   posti
rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario  tecnico  e  di
operatore di amministrazione: 
    a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in  vigore  del
decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita'
di servizio effettivo di almeno otto anni; 
    b) gli operatori di amministrazione che alla data di  entrata  in
vigore del decreto che rende esecutivo il  presente  accordo  abbiano
un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 
  10. In sede di  prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento,  sono
inquadrati  nel  IX  livello  fino   alla   concorrenza   dei   posti
rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario  tecnico  e  di
ausiliario di amministrazione: 
    a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in  vigore  del
decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita'
effettiva di servizio di almeno quattro anni; 
    b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di  entrata  in
vigore del decreto che rende esecutivo il  presente  accordo  abbiano
un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni. 
  11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento  e'  stato
attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica  funzionale
o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale,  conservano
ad  personam  detto  profilo  con  assegnazione   del   VII   livello
professionale del nuovo  ordinamento.  A  detti  dipendenti  e'  data
facolta' di optare per il profilo di operatore  tecnico  VII  livello
professionale. Accedono direttamente al VI livello di  detto  profilo
coloro che rivestivano nell'ordinamento preesistente all'applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n.  285  i
livelli apicali o le  qualifiche  corrispondenti  della  carriera  di
appartenenza. I  posti  temporeneamente,  assegnati  agli  assistenti
tecnici ed assistenti tecnici statistici  sono  di  pertinenza  della
dotazione   organica,   del    profilo    di    operatore    tecnico.
All'amministrazione  e'  data  facolta'  di   disporre,   a   domanda
dell'interessato, il trasferimento, in presenza di disponibilita'  di
organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se
risultino in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  tale
profilo. Saranno altresi' ammessi in sede di prima  applicazione  del
nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo  di
collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in
possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta  per
detto profilo. 
  12. Per il personale gia'  inquadrato  nel  precedente  ordinamento
nella fascia iniziale profilo  ricercatore  e  nella  seconda  fascia
profilo primo ricercatore della X qualifica  funzionale  in  sede  di
prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in
base  ai  titoli  e  a  domanda  dell'interessato,  il  passaggio  ai
corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo  stesso
personale l'Istituto superiore di sanita', in presenza di particolari
posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente  accordo
per il III livello professionale, disporra'  la  conservazione  nello
stesso  III  livello   del   profilo   rivestito   nel   preesistente
ordinamento. 
  13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili  ai  fini
del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun
profilo come titoli  di  precedenza,  nell'ordine,  il  possesso  del
titolo di studio richiesto per l'accesso  al  profilo  ed  il  titolo
immediatamente inferiore e, come titolo di  preferenza,  l'anzianita'
effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per  i  livelli
intermedi  come  titolo  di  precedenza,  l'anzianita'  effettiva  di
servizio nella qualifica di provenienza. 
  14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  1°  marzo
1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le istituzioni  di
cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Non trova  altresi'
applicazione il settimo comma dell'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285. 
  15. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e   la   sicurezza   sul   lavoro,   gli   istituti   di
sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali  per  l'industria,
hanno facolta', per una sola volta, a seguito della  rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera  b),
di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi  interni  per
titoli ed esami, riservati al personale  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, in  possesso  da
detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare
ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia
svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo. 
  16.  Analoga  facolta',  a  seguito  della  rideterminazione  delle
dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma, 4, lettera a) e c),
puo' essere esercitata da  tutti  gli  enti  ed  istituzioni  per  la
copertura, previo concorso per titoli,  fino  al  25%  dei  posti  di
dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti  assegnato  il
profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione  di
aree o strutture tecnico scientifiche  a  livello  nazionale  per  le
quali viene prevista la posizione di dirigente  tecnologo  e  per  la
copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo
tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo  di
tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e  che
abbia svolto  in  via  preminente  e  con  carattere  di  continuita'
funzioni proprie del profilo  di  primo  tecnologo,  nonche'  per  la
copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV
livello, a favore del personale cui risulti assegnato il  profilo  di
funzionario di  amministrazione,  V  livello,  ed  a  cui  sia  stato
attribuito da almeno quattro anni la responsabilita' di strutture per
le quali viene prevista la posizione  corrispondente  al  IV  livello
professionale. 
  17.  Per  l'esercizio  delle  facolta'  di  cui  al  comma   15   i
provvedimenti  relativi   alle   rideterminazioni   delle   dotazioni
organiche dovranno specificare i posti da coprire  ed  i  destinatari
del concorso interno. 
  18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo  ricercatore,
a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  che  rende
esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite  per  il  75%  dei
posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le  posizioni
soprannumerarie   del   profilo   di   primo   ricercatore    rendono
indisponibili per il corrispondente numero i  posti  di  ricercatore.
Per  gli  enti  ove  non  siano  state  ultimate  le   procedure   di
inquadramento conseguenti al diritto di opzione di  cui  al  comma  6
dell'art. 14 e al comma 11 dell'art. 15 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n.  568,  l'inquadramento  stesso
sara' effettuato nei  profili  di  ricercatore  e  tecnologo,  previa
valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato  esercitato
il diritto di opzione di cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   568   del   28   settembre   1987
l'inquadramento  e'  effettuato   nel   corrispondente   profilo   di
tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore  del  decreto
che rende  esecutivo  il  presente  accordo,  presentino  vacanze  di
organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via
eccezionale e per una sola  volta,  alla  relativa  copertura  previo
concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo  di  primo
ricercatore dell'Istituto superiore di  sanita'  saranno  determinate
dopo l'applicazione dell'art. 32, comma  10,  della  legge  7  agosto
1973, n. 519, nei confronti del personale  assunto  come  ricercatore
prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 568/1987. Analogamente le posizioni sopranumerarie  del
profilo  di  primo  ricercatore  degli  istituti  di  sperimentazione
agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell'art.  23,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 568 nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo  di
ricercatore, assunti prima dell'entrata in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 
 
          Note all'art. 14: 
            - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si  veda  la  nota
          all'art. 1. 
            - Il D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285 (Gazzetta Ufficiale  n.
          173 del 25 luglio 1988, supplemento ordinario) reca: 
            "Approvazione delle proposte formulate dalla  commissione
          di  cui  all'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25  giugno  1983,  n.  346,  in   ordine   alle
          qualifiche funzionali ed ai profili professionali,  nonche'
          ai  criteri  concernenti  l'attuazione  del  principio   di
          inquadramento per i  profili  professionali  del  personale
          degli enti pubblici di cui alla legge  20  marzo  1975,  n.
          70". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: 
            "Art. 4. - 1. Il personale degli enti  destinatari  della
          legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive  modificazioni  ed
          integrazioni, in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto e' inquadrato con  decorrenza  dal  1°
          luglio 1985 o dalla successiva data  di  assunzione,  nelle
          qualifiche  funzionali  stabilite  dal  presente   decreto,
          secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e
          le qualifiche - base e  di  coordinamento  -  e  i  livelli
          differenziati   di   professionalita'   del    preesistente
          ordinamento. 
            2.     L'anzianita'     maturata     nelle     qualifiche
          dell'ordinamento   preesistente   corrispondenti    secondo
          l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale  del
          nuovo ordinamento e' riconosciuta agli effetti giuridici in
          tale ultima qualifica. 
            3. Ai dipendenti  le  cui  attribuzioni  corrispondono  a
          quelle proprie  di  uno  dei  profili  della  qualifica  di
          inquadramento e' attribuito il profilo stesso. 
            4. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di  piu'
          profili della medesima qualifica e' attribuito  il  profilo
          corrispondente  alle  mansioni  svolte  con  carattere   di
          prevalenza. 
            5. Ai dipendenti gia'  appartenenti  alle  qualifiche  di
          base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni  alla
          data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in  via
          permanente o esercitate  alla  stessa  data  da  almeno  un
          triennio secondo le risultanze di atti di ufficio  di  data
          certa, si  identificano  specificatamente  con  un  profilo
          della qualifica superiore a quella rivestita, e' attribuito
          il  profilo  della  qualifica   funzionale   immediatamente
          superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data  in  cui
          risultano perfezionati i suddetti requisiti e  comunque  da
          data non anteriore al 1°  luglio  1985,  nell'ambito  delle
          dotazioni  organiche  complessive  vigenti  delle   singole
          qualifiche di base e relativi livelli superiori. 
            6. Effettuato l'inquadramento di cui ai punti  precedenti
          e previa determinazione dei fabbisogni organici di  ciascun
          profilo professionale previsto  dal  presente  decreto,  da
          effettuarsi entro  novanta  giorni  dalla  data  della  sua
          entrata in vigore, i dipendenti gia'  appartenenti  ad  una
          qualifica di base del preesistente  ordinamento  o  ad  una
          qualifica  di  coordinamento  o  livello  differenziato  di
          professionalita' che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno
          svolto, per atto formale ed almeno  sino  alla  data  della
          suddetta determinazione, ovvero secondo  le  risultanze  di
          atti di ufficio di data certa  e  per  almeno  un  triennio
          anche non continuativo negli ultimi cinque  anni,  mansioni
          della qualifica di base immediatamente superiore  a  quella
          rivestita  nel  suddetto  ordinamento  o  della   qualifica
          immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi
          del primo comma, sono ammessi  a  partecipare  ad  appositi
          concorsi per  titoli  e/o  esami  per  l'attribuzione,  con
          effetto  dalla  data  della  deliberazione  relativa   alla
          determinazione dei fabbisogni di  cui  sopra,  del  profilo
          corrispondente alle mansioni esercitate  e  della  connessa
          qualificazione funzionale. Al  personale  risultato  idoneo
          nei suddetti  concorsi  che  ecceda  il  numero  dei  posti
          disponibili, l'attribuzione della  nuova  qualifica  e  del
          relativo profilo  saranno  disposti,  secondo  l'ordine  di
          graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie
          vacanze. 
            - Il testo dell'art. 8  del  D.P.R.  n.  285/1988  e'  il
          seguente: 
            "Art. 8. - 1. In sede di prima attuazione, e per una sola
          volta, delle  norme  di  accesso  alle  qualifiche  di  cui
          all'art. 1, in alternativa alla  selezione  o  al  concorso
          pubblico e per la copertura  dei  posti  vacanti  nei  vari
          profili nella misura massima pari alle aliquote  riservate,
          gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni". 
            - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si  veda  la  nota
          all'art. 1. 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Il testo dell'art. 20 e' il seguente: 
            "Art. 20  (Stipendi).  -  1.  I  valori  stipendiali  dei
          livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti,
          a regime, come segue: 
    

          Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000
          Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.400.000
          Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000
          Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.800.000
          Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000
          Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.200.000
          Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . .  8.500.000
          Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000
          Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000
    
    
            I  miglioramenti  nel  triennio   1986-88   rispetto   al
          trattamento   base   in   godimento   saranno   scaglionati
          applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento,
          65 per cento e 100 per cento. 
            2. Il trattamento economico  degli  appartenenti  alla  X
          qualifica funzionale e' cosi' articolato: 
    

            (Migliaia di lire)
          Anni     Stipendio base     Maggiorazioni    Totale
          ----     --------------     -------------    ------
            0          13.000               -          13.000
            6          13.000             1.910        14.910
           12          13.000             4.040        17.040
           18          13.000             8.300        21.300
           24          13.000            12.560        25.560
          
    
            3. Il trattamento stipendiale complessivo  del  personale
          di  cui  alla  tabella  precedente  e'  pari  a  quello  in
          godimento al 31 dicembre 1986, ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  giugno  1983,  n.   346,
          aumentato del 42 per cento. 
            4. Per il  1986  va  corrisposto  il  30  per  cento  del
          beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili
          fruiti nell'anno medesimo delle  maggiorazioni  di  cui  al
          comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i  miglioramenti
          verranno scaglionati applicando le percentuali del  65  per
          cento e 100 per cento. 
            5.  Al  personale  della  X  qualifica  funzionale,   con
          l'attribuzione  del  nuovo  profilo  di   ricercatore,   e'
          riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva  di  ricerca
          di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'. 
            6. Relativamente al  profilo  professionale  "Specialista
          tecnico degli enti di ricerca"  previsto  dall'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.
          346 e ascritto all'VIII qualifica  funzionale  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n.  935,  il
          contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento  ed
          e' richiesto il titolo di studio previsto per la  qualifica
          di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del  personale
          di detto profilo, attraverso modalita'  analoghe  a  quelle
          previste dallo stesso art. 9  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 giugno 1983,  n.  346,  confermate  per
          l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una
          maggiorazione economica pari  alla  differenza  dei  valori
          stipendiali del  IX  ed  VIII  livello,  da  sommarsi  alla
          retribuzione individuale di anzianita'". 
            - Per il titolo della legge n. 168/1989 si veda  la  nota
          all'art. 1. 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Il testo degli articoli  14,  15  e  23  e'  il
          seguente: 
            "Art. 14 (Qualifiche). - 1. Gli enti e le istituzioni  di
          ricerca e sperimentazione, quali  individuati  dall'art.  7
          del decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo  1986,
          n. 68, fanno riferimento per  l'applicazione  del  presente
          decreto,  alle   qualifiche   funzionali   e   ai   profili
          professionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. 
            2. Relativamente ai profili professionali della qualifica
          X di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di
          ricerca e sperimentazione: 
            a)  e'   istituito   il   nuovo   profilo   professionale
          "collaboratore professionale degli enti di ricerca"; 
            b) il profilo di ricercatore, gia' previsto, per il quale
          non e' ammessa la mobilita' da altri profili, e' articolato
          in due fasce differenziate oltre la iniziale,  per  livelli
          diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso  al
          predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle  due
          fasce differenziate piu'  elevate,  avverra'  per  concorso
          pubblico.  L'articolazione  del  profilo   corrisponde   ai
          seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione
          iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per
          l'accesso: 
            1) Fascia iniziale: ricercatore: 
            accesso: per concorso nazionale; 
            anzianita' di almeno due anni di laurea; 
            esperienza di lavoro diretta  nell'attivita'  di  ricerca
          acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio,
          dottorati di ricerca  o  da  altri  canali  equivalenti  di
          formazione; 
            attitudine,   comprovata   da   elementi   oggettivi,   a
          determinare avanzamenti nelle  conoscenze  nello  specifico
          settore. 
            2) Seconda fascia: primo ricercatore: 
            accesso: concorso nazionale; 
            titolo di studio richiesto: diploma di laurea; 
            capacita' acquisita, comprovata  da  elementi  oggettivi,
          nel  determinare  autonomamente  avanzamenti  significativi
          nelle conoscenze nel settore preminente di attivita'; 
            eta' non superiore a 45 anni salvo che per  il  personale
          in servizio. 
            3) Prima fascia: dirigente di ricerca: 
            accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde  dai
          limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; 
            capacita' acquisita, comprovata  da  elementi  oggettivi,
          nel determinare autonomamente  avanzamenti  di  particolare
          orginalita',  significato  e  valore   internazionale   nel
          settore prevalente di ricerca. 
            3. L'articolazione del profilo di ricercatore  nelle  due
          fasce  differenziate  di  professionalita'  di  cui   sopra
          assorbe e  quindi  esclude  l'applicazione  degli  istituti
          contrattuali contenuti nel terzo e quarto  comma  dell'art.
          12 del decreto del Presidente della  Repubblica  25  giugno
          1983, n. 346, e nell'art. 29  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1976, n.  411,  attribuibili  al
          personale  appartenente  alla  prima  qualifica  del  ruolo
          tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo
          comma  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  25  giugno  1983,  n.  346,  per  la  posizione
          iniziale. 
            4. Il contingente del profilo di ricercatore  non  potra'
          superare complessivamente l'80 per  cento  della  dotazione
          organica della X qualifica funzionale; le  dotazioni  della
          seconda e prima fascia  differenziata  di  professionalita'
          non potranno superare, rispettivamente, il 32 per  cento  e
          il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva  della
          qualifica funzionale. 
            5. Ai fini dell'applicazione dei  principi  normativi  di
          omogeneita' di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione  mista
          con rappresentanze di parte pubblica e  sindacale  nominata
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          procedera'   ad   individuare   compiutamente   i   profili
          professionali da ascrivere alle  qualifiche  funzionali  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  luglio
          1986, n. 935, come modificato dal  comma  2,  in  relazione
          alla organizzazione  del  lavoro  nella  specifica  realta'
          nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca,  anche
          con riferimento alla IX e X qualifica funzionale". 
            6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e'
          prevista  l'opzione,  per  il   personale   con   qualifica
          dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli
          enti per i quali e' prevista l'istituzione  della  suddetta
          nuova qualifica  e  relative  fasce  differenziate,  previo
          accertamento dei requisiti e delle mansioni. 
            7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine
          alla collocazione dei profili professionali  del  personale
          di  tutti  gli  enti  ed  istituzioni  del  comparto  nelle
          qualifiche di cui al citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  luglio  1986,  n.  935,  cosi'  come   sopra
          modificato, saranno definte con le procedure degli  accordi
          sindacali". 
            "Art. 15 (Primo inquadramento). - 1. Al  personale  degli
          enti ed  istituti  di  ricerca  e  sperimentazione  di  cui
          all'art.   1   si   applica    l'inquadramento    derivante
          dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. 
            2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del
          sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti
          vincitore del concorso per titoli e/o esami  bandito  o  da
          bandire ivi previsto puo' essere attribuita  esclusivamente
          la qualifica funzionale immediatamente superiore  a  quella
          di  appartenenza  e  solo  nell'ipotesi  che  le   mansioni
          esercitate corrispondano ad un profilo professionale  della
          qualifica superiore come innanzi individuata. 
            3. Analogamente, per  il  personale  degli  enti  il  cui
          ordinamento e' disciplinato in coformita'  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n.  935,  in
          alternativa e sempre che non abbia  gia'  trovato  completa
          applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
            4. Il personale appartenente alla ex categoria  direttiva
          alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1976,  n.  411,  e'  inquadrato,
          anche in soprannumero, nella IX  qualifica  funzionale  con
          decorrenza 1° gennaio 1986 se rivestiva  le  qualifiche  di
          direttore,  direttore  di  sezione,  consigliere  capo,   o
          qualifiche equiparate, conseguite con  atti  formali  degli
          enti di appartenenza o dal 1°  gennaio  1987  se  rivestiva
          qualifiche  inferiori  della  predetta   categoria.   Viene
          altresi'  inquadrato  alla  IX  qualifica   funzionale   il
          personale  degli  enti  di   ricerca   con   qualifica   di
          collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali,
          funzioni vicarie di dirigente per  almeno  cinque  anni,  o
          funzioni di direttore  amministrativo  di  istituto.  Resta
          ferma  per  i  dipendenti  di  cui   al   presente   comma,
          l'individuazione  dei  profili  professionali  di  cui   al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  1986,  n.
          935. 
            5. Saranno  inquadrati  nella  IX  qualifica  funzionale,
          anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al
          1° gennaio  1987,  i  direttori  aggiunti  di  divisione  e
          qualifiche equiparate, nonche' il personale che  alla  data
          di entrata in vigore della legge 11 luglio  1980,  n.  312,
          rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata
          ed il personale  che  alla  predetta  data  aveva  comunque
          maturato  una  effettiva  anzianita'  di   servizio   nella
          carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi. 
            6. Saranno  altresi'  inquadrati  nella  IX  qualifica  i
          direttori di VIII qualifica appartenenti alla  ex  carriera
          direttiva  preposti  ad  uffici,  istituti  o  servizi   di
          particolare rilevanza o di  stabilimenti  non  riservati  a
          qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo
          esercizio delle funzioni, il personale assunto per  compiti
          di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962,
          n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del  combinato
          disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980,
          n.  312,  con  almeno  5   anni   di   effettivo   servizio
          nell'esercizio  delle  predette   attivita',   nonche'   il
          personale  della  ex  carriera  direttiva  appartenente   a
          profili   professionali   da   ascrivere   alla   qualifica
          funzionale IX. 
            7. Sara' inquadrato  nella  IX  qualifica  funzionale  il
          personale degli enti in atto disciplinati  dalla  legge  11
          luglio 1980, n. 312, gia'  appartenenti  alla  ex  carriera
          direttiva, assunti mediante  concorso  per  l'esercizio  di
          attivita' tecnico-professionali per le quali  e'  richiesto
          il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo
          di abilitazione professionale, con almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'. 
            8.  Il  personale  appartenente  alla   X   qualifica   o
          specificamente alla  qualifica  di  collaboratore  tecnico-
          professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati
          nel  profilo  di  ricercatore,  previo   accertamento   del
          possesso del titolo di studio e dell'effettivo  svolgimento
          di  attivita'   di   ricerca,   ovvero   nel   profilo   di
          collaboratore professionale degli enti di ricerca. 
            9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale
          avverra' con le seguenti modalita': 
            a) Seconda fascia (primo ricercatore): 
            1) a decorrere dal 1° giugno 1988 e'  inquadrato,  previo
          giudizio di idoneita' per titoli scientifici  e  colloquio,
          da effettuare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il personale  gia'  inquadrato
          nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che  alla
          suddetta data abbia almeno nove anni  di  anzianita'.  Sono
          inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza
          1° giugno 1988, coloro che  nell'ordinamento  precedente  a
          quello fissato dal decreto del Presidente della  Repubblica
          26  maggio  1976,  n.  411,  rivestivano  la  qualifica  di
          ricercatore capo o equiparata  acquisita  per  concorso,  e
          comunque  coloro  che  ricoprano  da  almeno  quattro  anni
          l'incarico di  direttore  di  istituto  o  centro.  Possono
          essere altresi' inquadrati nella seconda fascia del profilo
          di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  abbiano  vinto  il
          concorso di professore associato. 
            b) Prima fascia (dirigente di ricerca): 
            1) sono inquadrati nella prima fascia  i  dirigenti  o  i
          direttori  di  ricerca  vincitori  di  concorso  nazionale.
          Possono  essere  inquadrati  nella  suddetta  fascia,   con
          decorrenza 1°  giugno  1988,  i  vincitori  di  concorso  a
          professore ordinario in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decorrenza 1° giugno 1988. 
            Nel primo concorso pubblico sara' riservato al  personale
          ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili. 
            10.  Il  personale   dell'Istituto   superiore   per   la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica
          del ruolo professionale di cui all'art. 15 della  legge  20
          marzo 1975, n. 70,  nonche'  il  personale  della  carriera
          direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso  di  di-
          ploma di laurea in materia  tecnico-scientifica,  assegnato
          definitivamente  al  nominato  Istituto,  e'  inquadrato  o
          reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente
          decreto. 
            11. Previo accertamento del possesso  dei  requisiti  per
          l'accesso, il personale dirigente  dell'Istituto  superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro   sara'
          inquadrato,  a  seguito  di  opzione,  nella  X   qualifica
          funzionale di  cui  al  presente  decreto.  L'inquadramento
          nelle fasce superiori del profilo di  ricercatore  avverra'
          con l'applicazione del regolamento organico che  l'Istituto
          e' tenuto ad adottare. 
            12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non
          abbia provveduto entro quattro mesi dalla data  di  entrata
          in vigore del presente  decreto,  alla  formulazione  delle
          proposte, l'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza  del  lavoro  provvedera'   ad   individuare   le
          posizioni di lavoro della qualifica  VII  da  ascrivere  al
          profilo  specialista  tecnico  enti  di  ricerca  dell'VIII
          qualifica funzionale. 
            "Art. 23 (Disposizioni  particolari  per  il  trattamento
          economico degli sperimentatori delle stazioni  sperimentali
          per l'industria ed istituti di  ricerca  e  sperimentazione
          agraria e talassografici e  dei  ricercatori  dell'Istituto
          superiore di sanita'). - 1.  Al  ricercatore  dell'Istituto
          superiore di sanita' e allo sperimentatore  delle  stazioni
          ed  istituti  viene  attribuito  il  trattamento  economico
          previsto  per  la  posizione  iniziale   del   profilo   di
          ricercatore.  Relativamente  al  personale   in   servizio,
          rivestente la qualifica di  sperimentatore  delle  stazioni
          sperimentali  per   l'industria   e   degli   istituti   di
          sperimentazione agraria  e  talassografici  attualmente  in
          servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio  e  previo
          superamento di un giudizio di  idoneita'  espresso  da  una
          commissione nominata dagli organi competenti,  e  ai  primi
          ricercatori  dell'Istituto   superiore   di   sanita',   e'
          attribuito il trattamento economico  della  seconda  fascia
          differenziata   di   professionalita'   del   profilo    di
          ricercatore. La nuova normativa  trovera'  recepimento  nel
          regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti. 
            2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti  a  regime
          dal  1°  gennaio  1988.  Per  gli  anni  1986  e  1987   e'
          corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed  il  65  per
          cento dell'incremento  tabellare  iniziale  previsto  dalle
          nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni". 
            - La legge 7 agosto 1973, n. 519 (in  Gazzetta  Ufficiale
          25 agosto  1973,  n.  219)  reca:  "Modifiche  ai  compiti,
          all'ordinamento ed alle strutture  dell'Istituto  superiore
          di sanita'". Il testo dell'art. 32 e' il seguente: 
            "Art. 32 (Carriera dei ricercatori). -  La  carriera  dei
          ricercatori comprende le seguenti qualifiche: 
            ricercatore; 
            primo ricercatore. 
            La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel  limite
          dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai  sensi
          del sesto comma, mediante concorso per titoli ed  esame  al
          quale  possono  partecipare  coloro  che  siano  muniti  di
          diploma di laurea. 
            L'esame  consiste  in  due  prove  scritte  su  argomento
          tecnico a carattere  universitario,  una  prova  scritta  e
          orale in una lingua  straniera  determinata  nel  bando  di
          concorso di  cui  al  precedente  articolo  28,  una  prova
          pratica, con relazione scritta e una prova orale tecnica. 
            La commissione giudicatrice per  la  nomina  in  prova  a
          ricercatore e' composta da  un  direttore  di  laboratorio,
          presidente, da un  professore  universitario,  da  uno  dei
          ricercatori designati  per  il  comitato  scientifico,  dai
          ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al
          terzo comma, punto 4), dell'art. 10, a  seconda  del  posto
          messo a concorso, da due direttori di reparto, di  cui  uno
          almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca,
          nonche' da un docente universitario di lingue  come  membro
          aggiunto. 
            Al  termine  del  periodo  di  prova  il   consiglio   di
          laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato
          sulla qualita' del servizio prestato. 
            Il sesto dei  posti  annualmente  disponibili  nel  ruolo
          organico e' messo a  concorso  fra  gli  appartenenti  alla
          carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti  di
          laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo
          servizio nella carriera stessa. La frazione  di  posto  non
          inferiore alla meta' si computa come posto intero;  ove  al
          concorso  non  possa  essere  attribuito  alcun  posto   si
          procedera',   negli   anni   successivi,   alle   opportune
          operazioni di conguaglio. 
            I vincitori del concorso di cui al precedente comma  sono
          assegnati alla seconda classe di stipendio della  qualifica
          di ricercatore. 
            L'esame del concorso di cui al sesto  comma  consiste  in
          una prova  scritta,  una  prova  pratica  ed  un  colloquio
          tendenti  ad  accertare  la  preparazione  professionale  e
          l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione
          di questioni di carattere tecnico. 
            La commissione giudicatrice per il  concorso  di  cui  al
          sesto comma e' composta nel modo previsto per la nomina  in
          prova a ricercatore. 
            Dopo nove anni di effettivo servizio nella  qualifica  di
          ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a
          ruolo aperto mediante  valutazione  di  merito  comparativo
          effettuata dal comitato amministrativo  in  base  all'esame
          globale dell'attivita' svolta nella carriera,  in  base  al
          giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalita'  di
          cui all'art. 29 e al parere del  comitato  scientifico  sui
          titoli scientifici. 
            Per  esigenze  di  funzionamento  dell'Istituto   possono
          essere messi a concorso pubblico per la qualifica di  primo
          ricercatore fino a un terzo dei  posti,  disponibili  nella
          carriera esclusi quelli riservati di cui  al  sesto  comma;
          sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i  quali
          abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni  di
          effettivo servizio in attivita' di ricerca presso  istituti
          di istruzione universitaria o di ricerca statali o  liberi,
          italiani o stranieri. 
            Il servizio prestato presso  universita'  o  istituti  di
          ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido  ai  fini
          dell'ammissione  al  concorso  e  del  passaggio,  dopo  la
          conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio,  con
          decreto del Ministro per la sanita' di concerto con  quello
          per la pubblica istruzione. 
            Il concorso  e'  per  titoli  ed  esami.  I  titoli  sono
          costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per  la
          disciplina,  che  deve  essere  precisata  nel   bando   di
          concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta  di
          argomento specifico, una prova  pratica  specifica  ed  una
          discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte. 
            La commissione giudicatrice del concorso e' composta  dal
          direttore di laboratorio,  presidente,  da  due  professori
          universitari docenti nelle materie su cui vertono le  prove
          di esame, da un direttore di reparto e da un  dirigente  di
          ricerca. 
            Al compimento  di  tre  anni  di  effettivo  servizio  il
          vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo
          giudizio  favorevole  del  comitato  amministrativo  basato
          sulle stesse modalita' dello scrutinio per la promozione  a
          primo ricercatore, e' confermato  in  ruolo.  Nel  caso  di
          valutazione  sfavorevole  il   primo   ricercatore   decade
          dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato  ed
          ha  diritto  ad  un  indennita'  una  tantum  pari  a   due
          mensilita' dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di
          servizio prestato".