Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'efficienza 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990. 2. Per le finalita' di cui al successivo articolo, a decorrere dal 31 dicembre 1990 e' costituito presso ciascuna istituzione ed ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza", che e' alimentato: a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro straordinario e per incentivazione; tale importo non potra' comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale destinatario dell'utilizzazione del "Fondo"; b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennita' meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonche' dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennita' di rischio, maneggio valori, reperibilita', sede disagiata, indennita' di incentivazione e funzionalita' di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al compenso particolare previsto per l'Istituto superiore di sanita' dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre indennita' comunque denominate e gia' deliberate nonche' a quelle gia' previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge; c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a ciascun istituzione ed ente di cui al 1° comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti (dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 3. Il fondo di cui al comma precedente e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguemento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta e' definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente. 4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legisla- tive di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennita' di istituto e similari comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera c) del comma secondo e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.
Note all'art. 15: - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo degli articoli 28 e 29 e' il seguente: "Art. 28 (Incentivazione). - 1. Il fondo annuo di incentivazione sara' costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformita' alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonche' da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi. 2. L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttivita'. 3. Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura delle seguenti spese: a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime; b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attivita'; c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attivita' di ricerca in sedi disagiate. 4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". "Art. 29 (Indennita'). - 1. E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale nelle seguenti misure: Livelli ------- 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000 3°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 4°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.000 5°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.000 6°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 7°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 3. La predetta indennita', nonche' i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore. 4. Ove le indennita' di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo stesso titolo, la differenza sara' corrisposta mediante assegno personale. 5. Restano comunque in vigore le indennita' di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed altre indennita' similari. 6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennita' per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima". - Per il titolo della legge n. 519/1973 si veda la nota all'art. 14. Il testo dell'art. 54 e' il seguente: "Art. 54 (Compenso particolare). - Al personale dell'Istituto superiore di sanita' continuera' ad esserne corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attivita' dell'Istituto e della ricerca di servizio. Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' ai fini del precedente comma sara' determinato con la legge di approvazione del bilancio. La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione. Tale compenso, subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione".