(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 15)
                              Art. 15. 
             Fondo per il miglioramento dell'efficienza 
  1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  settembre  1987,  n.   568   resta
disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990. 
  2. Per le finalita' di cui al successivo articolo, a decorrere  dal
31 dicembre 1990 e' costituito presso ciascuna istituzione ed ente un
fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza",
che e' alimentato: 
    a)   dall'importo   corrisposto   nell'anno   1989   per   lavoro
straordinario e per incentivazione; tale importo non potra'  comunque
essere inferiore alla somma pari a 250 ore di  straordinario  per  il
numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle  tariffe
per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi
derivanti da nuove assunzioni  di  personale  e  da  revisione  delle
tariffe per lavoro straordinario  vanno  riferiti  esclusivamente  al
personale destinatario dell'utilizzazione del "Fondo"; 
    b) dall'importo  destinato  nell'anno  1989  alla  corresponsione
delle maggiorazioni di stipendio per turni di  servizio  pomeridiani,
notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennita'  meccanografica,
maggiorato  della  eventuale  integrazione  di  spesa  per  turni  di
servizio  riferita  all'anno  1989,  nonche'  dell'importo  destinato
nell'anno  1989  alle  indennita'  di   rischio,   maneggio   valori,
reperibilita',  sede  disagiata,  indennita'  di   incentivazione   e
funzionalita' di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  settembre  1987,  n.  568,  al  compenso  particolare
previsto per l'Istituto superiore di sanita' dell'art. 54 della legge
7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre indennita' comunque denominate  e
gia' deliberate  nonche'  a  quelle  gia'  previste  da  preesistenti
specifiche disposizioni di legge; 
    c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa  a  ciascun
istituzione ed ente di cui al 1° comma dell'art. 28 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
    d) da un'importo pari  al  trenta  per  cento  dei  ricavi  netti
(dedotti  tutti  i  costi  ivi  comprese  le  spese   del   personale
interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione
di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al comma  4
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 568. 
  3. Il fondo di cui al comma precedente e' integrato, in presenza di
effetti   finanziari   positivi   conseguenti    all'intensificazione
dell'attivita' svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate
derivanti dalla eventuale  istituzione  od  adeguemento,  secondo  la
normativa vigente, di corrispettivi finalizzati  alla  erogazione  di
servizi piu' qualificati a favore dell'utenza. La quota  predetta  e'
definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente. 
  4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legisla-
tive di istituzione, di finanziamenti o di incremento  dei  fondi  di
incentivazione della  produttivita',  compresi  quelli  correlati  al
comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1987, n. 568, di altre indennita' di  istituto  e  similari
comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed  enti  eventualmente
destinatarie di analoghe future disposizioni  legislative,  la  quota
aggiuntiva di cui alla lettera  c)  del  comma  secondo  e'  posta  a
carico,   fino   a   concorrenza,   degli   stanziamenti    derivanti
dall'applicazione delle predette disposizioni. 
  5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio per l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  per
l'Istituto superiore per la prevenzione e la  sicurezza  del  lavoro,
per  il  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  relativamente  agli
istituti   di   sperimentazione   agraria   e   per   il    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  relativamente  alle
stazioni sperimentali. 
 
          Note all'art. 15: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Il testo degli articoli 28 e 29 e' il seguente: 
            "Art.  28  (Incentivazione).  -  1.  Il  fondo  annuo  di
          incentivazione   sara'   costituito   dagli    stanziamenti
          effettuati dai singoli  enti,  in  conformita'  alle  norme
          vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  1986,
          n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente,  nonche'
          da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla
          corresponsione delle maggiorazioni di stipendio  per  turni
          di servizio pomeridiani, notturni e festivi. 
            2. L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a  promuovere
          una piu' razionale ed  efficace  utilizzazione  del  lavoro
          anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione
          della maggiore produttivita'. 
            3. Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura
          delle seguenti spese: 
            a) concorso agli oneri per le prestazioni  di  lavoro  in
          turni pomeridiani, notturni o festivi  fino  a  concorrenza
          della spesa sostenuta nell'anno  1986  per  le  prestazioni
          medesime; 
            b) compensi incentivanti la realizzazione  dei  programmi
          di attivita'; 
            c)  spese  per  l'incentivazione  necessaria  a  favorire
          l'attivita' di ricerca in sedi disagiate. 
            4. Gli istituti e gli enti  di  cui  all'art.  1  possono
          procedere alla stipulazione di contratti e  convenzioni  di
          ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, nonche' del terzo comma  dell'art.  102  dello  stesso
          decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833". 
            "Art. 29 (Indennita'). - 1. E' istituita  una  indennita'
          annua  lorda   non   pensionabile   di   incentivazione   e
          funzionalita'  da  corrispondere  nel  mese  di  luglio  di
          ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988. 
            2. L'indennita' di cui  al  comma  1  e'  corrisposta  al
          personale nelle seguenti misure: 
    

           Livelli
           -------
              1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000
              2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000
              3°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000
              4°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.000
              5°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.000
              6°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000
              7°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000
              8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000
              9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000
             10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000
   
    
            3. La predetta indennita',  nonche'  i  compensi  di  cui
          all'art. 28,  fatta  eccezione  dell'applicazione  comma  4
          dello stesso  articolo,  non  competono  al  personale  del
          profilo di ricercatore. 
            4. Ove le indennita' di  cui  al  comma  2  risultino  di
          valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo
          stesso titolo, la  differenza  sara'  corrisposta  mediante
          assegno personale. 
            5. Restano comunque in vigore le indennita'  di  rischio,
          meccanografiche, turno,  maneggio  valori  e  per  servizio
          nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed  altre
          indennita' similari. 
            6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale,
          potranno essere attribuite indennita' per la  direzione  di
          strutture o progetti altamente qualificanti in  misura  non
          superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a
          quella,  ove  compatibile,  prevista   per   la   qualifica
          medesima". 
            - Per il titolo della legge n. 519/1973 si veda  la  nota
          all'art. 14. Il testo dell'art. 54 e' il seguente: 
            "Art.  54  (Compenso   particolare).   -   Al   personale
          dell'Istituto superiore di sanita' continuera'  ad  esserne
          corrisposto, in  relazione  anche  al  maggiore  orario  di
          servizio  prestato  e  salvo  demerito,  il  compenso   per
          iniziative  e  prestazioni  dirette  all'incremento   delle
          attivita' dell'Istituto e della  ricerca  di  servizio.  Lo
          stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  della  sanita'  ai  fini  del
          precedente  comma  sara'  determinato  con  la   legge   di
          approvazione del bilancio. 
            La somma disponibile per detto compenso viene distribuita
          in ragione  diretta  della  radice  quadrata  dei  relativi
          parametri di stipendio, paga o retribuzione. 
            Tale compenso, subisce la stessa variazione del  relativo
          stipendio, paga o retribuzione".