(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 16)
                              Art. 16. 
       Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza 
  1. Il fondo di cui all'art. 15  e'  destinato  alla  erogazione  di
compensi al personale secondo le disposizioni del  presente  articolo
per  la  realizzazione  di  piani,  progetti  e/o  altre   iniziative
individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte
ad ottenere il miglioramento  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei
servizi istituzionali. 
  2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo e'
finalizzato: 
    a) in  via  prioritaria,  all'erogazione  dell'indennita'  e  dei
compensi  di  incentivazione  definiti  in  sede  di   contrattazione
decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali  va  assicurata
la disponibilita' al meno del 30% del fondo verranno  corrisposti  in
rapporto alla realizzazione dei programmi, tenendo conto di parametri
oggettivi, quali il  tempo,  il  livello  di  professionalita'  e  le
capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo; la  valutazione
di questi ultimi elementi compete, nell'ambito  di  criteri  generali
definiti  in  sede  di  contrattazione   decentrata   per   Ente   ed
Istituzione, al responsabile del programma; 
    b) a compensare le prestazioni di  lavoro  straordinario  che  si
rendessero necessarie  per  fronteggiare  particolari  situazioni  di
lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite  individuale
massimo non superiore a 250 ore annue;  eccezionali  deroghe  per  le
attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici  dirigenziali
saranno definite in sede di contrattazione decentrata  nazionale.  La
quota del fondo utilizzabile per compensare le prestazioni di  lavoro
straordinario non potra' eccedere il limite  delle  100  ore  per  il
numero dei dipendenti destinatari dell'utilizzazione del fondo; 
    c) a remunerare  gravose  articolazioni  dell'orario  di  lavoro,
connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalita'  degli
uffici e delle  strutture  ed  al  funzionamento  delle  attrezzature
informatiche; 
    d) all'attribuzione di indennita' per l'esercizio di compiti  che
comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o  disagi
particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata  alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. 
  3. Non sono attribuibili indennita' ed altri compensi accessori  al
di fuori di quelli a carico del fondo di cui  al  presente  articolo,
fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20, 22,  25  e  26,
che non fanno carico al fondo di cui al  primo  comma,  e  di  quelli
eventualmente correlati alle disposizioni legislative di cui al comma
4 dell'art. 15 del presente accordo. 
  4. I criteri per l'attuazione, le modalita' e  la  periodicita'  di
erogazione dei compensi ed indennita' di cui al precedente comma 2  e
i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e d)  dello
stesso comma 2 saranno definiti in sede di contrattazione  decentrata
a livello di istituzione  ed  ente;  in  ogni  caso  l'indennita'  di
incentivazione e funzionalita'  non  potra'  essere  determinata  per
importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 
  5. Con la contrattazione decentrata a  livello  di  istituzione  ed
ente, la gestione di una  quota  del  fondo  complessivo  di  cui  al
precedente  articolo,  potra'  essere  affidata  a  ciascuna   unita'
funzionale per la  realizzazione  di  obiettivi  definiti  localmente
sulla base di priorita',  indirizzi  e  limiti  stabiliti  a  livello
nazionale. 
  6. E' escluso dalla utilizzazione del  fondo  di  cui  al  presente
articolo il personale il  cui  trattamento  stipendiale  e'  definito
onnicomprensivo dal presente accordo. 
 
          Nota all'art. 16: 
            - Per il testo dell'art. 29 del  D.P.R.  n.  568/1987  si
          veda la nota all'art. 15.