Art. 16. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza 1. Il fondo di cui all'art. 15 e' destinato alla erogazione di compensi al personale secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennita' e dei compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va assicurata la disponibilita' al meno del 30% del fondo verranno corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi, tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello di professionalita' e le capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al responsabile del programma; b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali deroghe per le attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potra' eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti destinatari dell'utilizzazione del fondo; c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalita' degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; d) all'attribuzione di indennita' per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. 3. Non sono attribuibili indennita' ed altri compensi accessori al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20, 22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo. 4. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al precedente comma 2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e d) dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in ogni caso l'indennita' di incentivazione e funzionalita' non potra' essere determinata per importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui al precedente articolo, potra' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 6. E' escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente articolo il personale il cui trattamento stipendiale e' definito onnicomprensivo dal presente accordo.
Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 15.