Art. 17. Nuovi stipendi 1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 sono cosi' stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali: I livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 38.591.873 II livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 27.681.248 III livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 19.710.000 IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 7.981.000 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1° sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990; con pari decorrenza sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del presente accordo. 3. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una tantum): Qualifiche ------ Livello I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320.000 Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 Livello III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430.000 Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000 Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000 Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 830.000 Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 970.000 4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui al comma 1° competono i seguenti valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000: I livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 33.558.000 II livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 24.070.000 III livello professionale. . . . . . . . . . . . . L. 16.698.000 IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 15.726.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 13.506.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 11.456.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 9.806.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . L. 8.831.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 7.956.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 6.931.000 5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche dirigenziali sono fissati in: Livelli ------- I Dirigente generale. . . . . . . . . . . . . L. 45.131.987 II Dirigente di I fascia. . . . . . . . . . . L. 35.277.533 III Dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.709.260 Al maturare di due anni di anzianita' al dirigente compete lo stipendio annuo lordo di L. 26.455.654. 6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennita' di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 e' sostituita da un assegno aggiuntivo - che mantiene le stesse caratteristiche della predetta indennita' - determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di anzianita'; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno. 7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo inquadrato al III livello professionale. 8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e' corrisposta una indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attivita' di consulenza propositiva, nonche' alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8. 10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti dell'indennita' da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi. 11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e tecnologo e' escluso dalla fruizione di qualsiasi istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario. 12. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione di cui al comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire l'indennita' incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario. 13. Per la istituzione dell'indennita' di funzione di cui al precedente comma 9 il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il Ministero dell'agricolturae delle foreste e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatorelativamente agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria. 14. Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete: a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca; b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%; c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2° comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al personale destinatario dell'art. 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, ancorche' inquadrato nel IV livello professionale, compete - ad personam - il trattamento stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad eventuale acquisizione di livello professionale superiore secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.
Note all'art. 17: - Il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987 - serie generale - n. 104) reca: "Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale della scuola". Il testo dell'art. 22 e' il seguente: "Art. 22. - 1. Dopo l'art. 34 e' inserito il seguente articolo: "Art. 35 (Conglobamento delle quote dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi. 4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale". - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Per il testo dell'art. 20 si veda la nota all'art. 13. Il testo dell'art. 21 e' il seguente: "Art. 21 (Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore"). - 1. A decorrere dal 1° giugno 1988, lo stipendio base degli appartenenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato: seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000; prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000. 2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi". - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1. - Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1975, n. 251) reca: "Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo" (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972). - La legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989) reca: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni". Il testo dell'art. 15 e' il seguente: "Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operanti in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciscauno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni. 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".