(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 17)
                              Art. 17. 
                           Nuovi stipendi 
  1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del  conglobamento
di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente  della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 sono cosi' stabiliti, a  regime,
tenuto conto della tabella di equiparazione  giuridico  economica  di
cui all'allegato 2 e fatta  eccezione  per  il  personale  inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali: 
    

   I livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 38.591.873
  II livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 27.681.248
 III livello professionale. . . . . . . . . . . . .  . L. 19.710.000
  IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 18.071.000
   V livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 15.531.000
  VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 13.331.000
 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L. 11.331.000
VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . .  . L. 10.081.000
  IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L.  9.031.000
   X livello professionale. . . . . . . . . . . . . .  L.  7.981.000


2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti  dall'applicazione
dei nuovi  trattamenti  di  cui  al  comma  1°  sono  attribuiti  con
decorrenza 1° luglio 1990; con  pari  decorrenza  sono  attribuiti  i
benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme  di  primo
inquadramento di cui all'art. 14 del presente accordo.
3. Per il periodo dal  1°  luglio  1988  al  31  dicembre  1989  al
personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto  riportati,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,
n. 568, competono i seguenti importi lordi (una tantum):


Qualifiche
  ------
Livello I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  320.000
Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  340.000
Livello III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  430.000
Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  500.000
Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  550.000
Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  600.000
Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  700.000
Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  830.000
Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  970.000


4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al  personale  di  cui  al
comma  1°  competono  i  seguenti  valori  stipendiali  annui  lordi,
comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:


   I livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 33.558.000
  II livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 24.070.000
 III livello professionale. . . . . . . . . . . . .   L. 16.698.000
  IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 15.726.000
   V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 13.506.000
  VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 11.456.000
 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L.  9.806.000
VIII livello professionale. . . . . . . . . . . .  .  L.  8.831.000
  IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L.  7.956.000
   X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L.  6.931.000


5. Con la medesima decorrenza di cui  al  precedente  comma  2  gli
stipendi  annui  lordi   del   personale   che   riveste   qualifiche
dirigenziali sono fissati in:


Livelli
-------
   I  Dirigente generale. . . . . . . . . . . . . L. 45.131.987
  II  Dirigente di I fascia. . . . . . . . . . .  L. 35.277.533
 III  Dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  23.709.260



    
  Al maturare di due anni  di  anzianita'  al  dirigente  compete  lo
stipendio annuo lordo di L. 26.455.654. 
  6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennita' di cui  al  comma  5
dell'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1987, n. 568 e' sostituita da un assegno aggiuntivo  -  che
mantiene  le  stesse  caratteristiche  della  predetta  indennita'  -
determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di  anzianita';  in
L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono  al
dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo  al  quattordicesimo
anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno. 
  7. L'assegno aggiuntivo di  cui  al  precedente  comma  compete  al
personale appartenente ai profili professionali di ricercatore  e  di
tecnologo inquadrato al III livello professionale. 
  8. L'assegno aggiuntivo per il personale  appartenente  ai  profili
professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I  e  nel
II livello professionale resta determinato dal comma 2  dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,  n.
568. 
  9.  In  attesa  di  un   riordino   complessivo   della   dirigenza
amministrativa, cui gli enti e le istituzioni  dovranno  conformarsi,
al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e'  corrisposta
una indennita' di funzione connessa con l'effettivo  esercizio  delle
funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle
strutture, alla rilevanza dell'attivita' di  consulenza  propositiva,
nonche'  alla  disponibilita'  richiesta  in  relazione  all'incarico
conferito. Tale indennita' e'  commisurata  allo  stipendio  iniziale
secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8. 
  10. Le singole amministrazioni con  i  provvedimenti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i  parametri  di
riferimento  ed  i  criteri  necessari  per  la  individuazione   dei
coefficienti dell'indennita'  da  attribuire  alle  diverse  funzioni
garantendo obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi. 
  11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e
tecnologo  e'  escluso  dalla   fruizione   di   qualsiasi   istituto
incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per
lavoro straordinario. 
  12. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione di cui al comma
9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 
  Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire
l'indennita' incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario. 
  13. Per la  istituzione  dell'indennita'  di  funzione  di  cui  al
precedente  comma  9  il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  Lavoro   e   per   il   Ministero
dell'agricolturae  delle  foreste  e  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianatorelativamente   agli   istituti    di
sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria. 
  14. Ferma restando  l'attuale  normativa  di  stato  giuridico,  ai
direttori  generali  delle  istituzioni  ed   enti   di   ricerca   e
sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete: 
    a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e succes-
sive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   trattamento   economico
omnicomprensivo del dirigente di ricerca; 
    b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e
successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento  stipendiale
di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%; 
    c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2° comma, lettera a),  il
trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente  articolo
maggiorato  del  60%,  fatti  salvi  i  trattamenti  piu'  favorevoli
previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano  determinati
dall'ente con deliberazione motivata da  sottoporre  all'approvazione
dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica. 
  15. Al personale del ruolo ad esaurimento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' al personale destinatario  dell'art.  15  della
legge n. 88/89, in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  che  rende  esecutivo  il
presente accordo, ancorche' inquadrato nel IV livello  professionale,
compete -  ad  personam  -  il  trattamento  stipendiale  determinato
secondo la previgente normativa fino  ad  eventuale  acquisizione  di
livello professionale superiore secondo le disposizioni del  presente
Accordo. Tale personale segue,  per  il  trattamento  accessorio,  la
disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV  livello
professionale. 
 
          Note all'art. 17: 
            - Il  D.P.R.  17  settembre  1987,  n.  494  (Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  286  del  7  dicembre
          1987 - serie generale - n.  104)  reca:  "Norme  risultanti
          dagli accordi contrattuali definiti con  le  organizzazioni
          sindacali per il triennio 1985-1987 relativi  al  personale
          dei Ministeri, degli enti  pubblici  non  economici,  degli
          enti locali, delle aziende e  delle  amministrazioni  dello
          Stato  ad  ordinamento  autonomo,  del  servizio  sanitario
          nazionale della  scuola".  Il  testo  dell'art.  22  e'  il
          seguente: 
            "Art. 22. - 1. Dopo l'art. 34  e'  inserito  il  seguente
          articolo: 
            "Art.  35  (Conglobamento  delle  quote   dell'indennita'
          integrativa speciale). - 1. Con decorrenza  dal  30  giugno
          1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del  livello
          in godimento alla  stessa  data  una  quota  di  indennita'
          integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 
            2. Con la medesima decorrenza la  misura  dell'indennita'
          integrativa speciale spettante al personale in servizio  e'
          ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 
            3. Il conglobamento di cui al  comma  1  non  opera  agli
          effetti della determinazione del trattamento pensionistico,
          diretto, indiretto  o  di  riversibilita',  dei  dipendenti
          iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art.
          14 della legge 20 marzo 1975, n.  70,  salva  la  revisione
          dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi. 
            4. Per il personale  iscritto  ai  fondi  sostitutivi  ed
          esonerativi, cessato nel periodo di  vigenza  contrattuale,
          si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i  criteri
          previsti per il personale iscritto dipendente  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera'  per  il
          conglobamento  di  una  quota  dell'indennita'  integrativa
          speciale". 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Per il testo  dell'art.  20  si  veda  la  nota
          all'art. 13. Il testo dell'art. 21 e' il seguente: 
            "Art. 21 (Trattamento economico delle fasce differenziate
          di professionalita' relativi al profilo di  "Ricercatore").
          - 1. A decorrere dal 1°  giugno  1988,  lo  stipendio  base
          degli  appartenenti  alle  due   fasce   differenziate   di
          professionalita'  del  profilo  di  ricercatore  e'   cosi'
          determinato: 
            seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000; 
            prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000. 
            2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre
          un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino  al  quarto
          anno di anzianita'; 7.35 dal quinto  all'ottavo  anno;  8.4
          dal nono  anno  al  dodicesimo;  9.45  dal  tredicesimo  al
          quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo  anno.  Per  la
          prima fascia (dirigente di ricerca) alle  cadenze  indicate
          per  la  seconda  fascia  spetta  un  assegno   aggiuntivo:
          rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5,  12.0,
          13.5  e  15.0.   I   valori   stipendiali   iniziali   sono
          incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali
          di  importo   pari   all'8%   del   trattamento   iniziale.
          Successivamente sono incrementati  di  8  aumenti  biennali
          pari  al  6  per  cento  del  trattamento  risultante  dopo
          l'ultimo dei precedenti incrementi". 
            - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si  veda
          la nota all'art. 1. 
            -  Il  D.P.C.M.  12  settembre  1975  (pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  settembre  1975,  n.  251)   reca:
          "Determinazione del trattamento  economico  onnicomprensivo
          dei direttori  generali  degli  enti  pubblici  contemplati
          nella tabella allegata alla legge 20  marzo  1975,  n.  70,
          recante disposizioni sul riordinamento degli enti  pubblici
          e del rapporto di lavoro del personale dipendente". 
            - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca  la  "Disciplina
          delle funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo" (Gazzetta Ufficiale n.
          320 dell'11 dicembre 1972). 
            - La legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n.  60
          del 13 marzo 1989)  reca:  "Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni".  Il
          testo dell'art. 15 e' il seguente: 
            "Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A  decorrere  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   al
          personale degli enti pubblici disciplinati dalla  legge  20
          marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore
          o consigliere capo ed equiparate  ovvero  delle  qualifiche
          inferiori della ex-categoria  direttiva,  alla  data  degli
          inquadramenti operanti in attuazione delle norme di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
          411, e' esteso ad personam, e sulla base  delle  anzianita'
          di  servizio   a   ciscauno   gia'   riconosciute   e   non
          riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico  ed
          economico degli  ispettori  generali  e  dei  direttori  di
          divisione di cui all'art. 61  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  e  successive
          modifiche e integrazioni. 
            2. In sede di contrattazione articolata sono  individuate
          posizioni funzionali di particolare rilievo  da  attribuire
          ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona
          qualifica  e  vengono   determinate   le   indennita'   per
          l'effettivo  espletamento  delle   funzioni   medesime   da
          attribuire al personale in questione in aggiunta  a  quelle
          previste  dagli   accordi   di   categoria.   Le   funzioni
          indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
          definite sulla scorta di  criteri  che  tengano  conto  del
          grado di autonomia e del livello di  responsabilita'  e  di
          preparazione professionale richiesti per la preposizione  a
          strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca  e
          progettazione,  a  funzioni  di  elevata   specializzazione
          dell'area   informatica,   ad   attivita'   ispettive    di
          particolare complessita', nonche'  a  funzioni  vicarie.  I
          dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
          attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".