(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 18)
                              Art. 18. 
                     Retribuzione di anzianita' 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che  abbia
prestato servizio nel periodo 1° gennaio  1987-31  dicembre  1988  la
retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata, tenuto  conto
della  tabella  di   equiparazione   giuridico   economica   di   cui
all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi: 
    

IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L.  673.000
V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  601.000
VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L.  499.000
VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . .  L.  429.000
VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . L.  374.000
IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L.  343.000
X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  296.000



    
  2. Al personale assunto in una data intermedia tra  il  1°  gennaio
1987 ed il  31  dicembre  1988  l'importo  di  cui  al  comma  1°  e'
corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 
  3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data  dal
1°  gennaio  1989,  le  anticipazioni  eventualmente  corrisposte  al
medesimo titolo liquidate ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 
  4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di cui  ai
commi 1° e 2° del presente articolo sono riassorbiti  contestualmente
all'attribuzione dell'importo del livello superiore. 
  5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli  I,  II  e
III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si  incrementano  di
sette classi di cui la prima triennale di importo pari  all'8,3%  del
trattamento iniziale e le successive biennali di importo pari  all'8%
del trattamento  stipendiale  risultante  dopo  l'applicazione  della
prima classe di aumento. Successivamente la progressione economica si
incrementa  di  otto  aumenti  biennali  del   6%   del   trattamento
stipendiale risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi. 
  6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli  I,  II  e
III di cui al comma 5 del precedente  articolo  17  progrediscono  in
otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare iniziale e
in  successivi  aumenti  biennali  del  2,50%  computati  sul  valore
dell'ottava classe. 
  7. La  determinazione  del  valore  economico  dell'anzianita'  per
classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6  avviene,
fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti ordinamenti. A far data
dal 1° luglio 1990 i livelli economici si determinano attribuendo  al
nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo per le
rispettive posizioni funzionali, il numero di classi o scatti gia' in
godimento alla data del 30 giugno 1990. 
  8. A decorrere dal 1° luglio 1990 le maggiorazioni  stipendiali  di
cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,  attribuite  ai  profili  di
ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonche'  la  retribuzione
individuale di anzianita' di cui all'art. 25  del  predetto  decreto,
agli   stessi   attribuita,   cessano    di    essere    corrisposte.
L'inquadramento  economico  nel  predetto  livello  avviene  in  base
all'anzianita' riconosciuta, alla data del 1° luglio 1990, nella ex X
qualifica, attribuendo al nuovo valore tabellare  iniziale,  previsto
dal presente accordo, per  la  posizione  funzionale,  il  numero  di
classi o scatti gia' corrispondenti alla predetta anzianita'. 
  9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli  scatti  maturati
alla  data  del  1°  luglio  1990  viene  utilizzato  ai   fini   del
conseguimento della successiva classe o scatto. 
  10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al  secondo  ed
al primo livello e' effettuato secondo quanto  previsto  dal  secondo
comma dell'art. 22 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1987, n. 568, con  riferimento  alla  effettiva  anzianita'
maturata nel livello di provenienza. 
  11. In caso di inquadramento al III livello professionale - profilo
di  dirigente  -,  l'inquadramento  e'  effettuato  temporizzando  la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  fruita  nel   livello   di
provenienza, ai fini della individuazione della classe  o  scatto  di
stipendio da assegnare. 
  12. In occasione dell'inquadramento al IV livello professionale dei
destinatari della maggiorazione di cui al comma 6) dell'art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si
procedera' al riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni
e  nei  tempi  previsti  per   l'attribuzione   del   nuovo   livello
retributivo. 
 
          Nota all'art. 18: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Per il testo  dell'art.  20  si  veda  la  nota
          all'art. 13.  Il  testo  degli  articoli  22  e  25  e'  il
          seguente: 
            "Art. 22 (Effetti economici derivanti  dall'inquadramento
          nelle   fasce   del   profilo   di   ricercatore).   -   1.
          L'inquadramento  alla  fascia  iniziale  del   profilo   di
          ricercatore  e'  effettuato  alla  classe   derivante   dal
          riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella
          X qualifica. 
            2.  L'inquadramento  alla  seconda  e  prima  fascia   e'
          effettuato alla classe derivante dal  riconoscimento  della
          anzianita' effettiva di servizio nella qualifica  diminuita
          a due terzi". 
            "Art. 25 (Retribuzione individuale di anzianita').  -  1.
          Il valore su classi e scatti in godimento  al  31  dicembre
          1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei  ratei
          di  classe  e  scatto,  maturati  al  31   dicembre   1986,
          costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale
          ultima  valutazione  si   effettua   con   riferimento   al
          trattamento stipendiale derivante dagli accordi  di  lavoro
          di provenienza e  ai  valori  percentuali  delle  classi  e
          scatti in corso di maturazione alla stessa data. 
            2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30  giugno
          1989, che  dovra'  provvedere  in  materia  di  salario  di
          anzianita',  ovvero  di  una   regolamentazione   in   sede
          intercompartimentale della stessa materia entro la medesima
          data, la retribuzione individuale di anzianita' di  cui  al
          comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio
          1989, di una somma corrispondente al valore delle classi  o
          degli scatti secondo il sistema previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla
          base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo. 
            3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre
          1986, i predetti importi competono in  ragione  del  numero
          dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al  31
          dicembre 1988. 
            4. Nel caso  di  transito  da  una  qualifica  funzionale
          inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su
          rispettivi  livelli  stipendiali  in   ragione   dei   mesi
          trascorsi nella qualifica di provenienza  e  in  quella  di
          nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 
            5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente
          corrisposti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, costituiscono retribuzione di  anzianita'
          per la parte di  biennio  fino  al  31  dicembre  1986,  la
          restante parte viene  posta  in  detrazione  degli  aumenti
          contrattuali. 
            6. La disciplina di cui ai  commi  precedenti  non  trova
          applicazione laddove siano previste progressioni economiche
          per classi stipendiali".