Art. 18. Retribuzione di anzianita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi: IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 673.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 601.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 429.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 374.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 343.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1° e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono riassorbiti contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello superiore. 5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si incrementano di sette classi di cui la prima triennale di importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento. Successivamente la progressione economica si incrementa di otto aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi. 6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe. 7. La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti ordinamenti. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economici si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni funzionali, il numero di classi o scatti gia' in godimento alla data del 30 giugno 1990. 8. A decorrere dal 1° luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, attribuite ai profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonche' la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 25 del predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello avviene in base all'anzianita' riconosciuta, alla data del 1° luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la posizione funzionale, il numero di classi o scatti gia' corrispondenti alla predetta anzianita'. 9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto. 10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo ed al primo livello e' effettuato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con riferimento alla effettiva anzianita' maturata nel livello di provenienza. 11. In caso di inquadramento al III livello professionale - profilo di dirigente -, l'inquadramento e' effettuato temporizzando la retribuzione individuale di anzianita' fruita nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della classe o scatto di stipendio da assegnare. 12. In occasione dell'inquadramento al IV livello professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al comma 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si procedera' al riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.
Nota all'art. 18: - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Per il testo dell'art. 20 si veda la nota all'art. 13. Il testo degli articoli 22 e 25 e' il seguente: "Art. 22 (Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore). - 1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella X qualifica. 2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi". "Art. 25 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1. Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data. 2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali. 6. La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali".