(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 19)
                              Art. 19. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  del
presente accordo hanno effetto sulla  tredicesima  mensilita',  sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per  indennita'
integrativa speciale. 
  2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della  legge  29  marzo
1983, n. 93, i benefici economici  risultanti  dall'applicazione  del
presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle
percentuali previste dagli articoli 17 e 18,  al  personale  comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di  vigenza
contrattuale. 
  3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi  ed  esonerativi,
cessato nel periodo di vigenza contrattuale,  si  applicano  ai  fini
pensionistici, le norme  ed  i  criteri  previsti  per  il  personale
iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. 
 
          Note all'art. 19: 
            - Il D.P.R. 10 gennaio  1957,  n.  3  (suppl.  ord.  alla
          Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,  n.  22)  reca:  "Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato." Il testo dell'art. 82 e'  il
          seguente: 
            "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e'
          concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
          meta' dello stipendio, oltre gli  assegni  per  carichi  di
          famiglia". 
            - La legge 29 marzo 1983, n.  93  (Gazzetta  Ufficiale  6
          aprile 1983,  n.  93)  reca:  "Legge  quadro  sul  pubblico
          impiego". Il testo dell'art. 13 e' il seguente: 
            "Art. 13  (Efficacia  temporale  degli  accordi).  -  Gli
          accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti  hanno
          durata triennale. 
            La disciplina emanata sulla base degli  accordi  conserva
          provvisoriamente efficacia fino all'entrata  in  vigore  di
          nuove normative fermo restando che le stesse  si  applicano
          dalla data di scadenza dei precedenti accordi".