(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 21)
                              Art. 21. 
                           Lavoro in turni 
  1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la
maggiore disponibilita' delle strutture  in  rapporto  alle  esigenze
dell'utenza, per le necessita'  di  servizio  di  particolari  organi
dell'amministrazione,  nonche'   per   attivita'   istituzionali   da
espletare necessariamente senza  interruzione  ed  anche  nei  giorni
festivi, e' consentito il ricorso a turni di lavoro. 
  2. In sede di contrattazione integrativa  verranno  individuate  le
attivita' interessate, le modalita' di effettuazione dei turni  e  la
quantificazione delle esigenze, fermi restando  i  seguenti  principi
generali: 
   la turnazione potra' essere a ciclo continuo oppure articolata  su
due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non
puo' coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in  servizio;  e'
stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili; 
   per  il  lavoro  prestato  secondo  appositi   turni   avvicendati
giornalieri e  per  turni  festivi  spetta  una  maggiorazione  dello
stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per  i
turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente
di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro. 
  3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12;  quelli
notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. 
  Le prestazioni di lavoro rese  in  eventuali  turni  intermedi  tra
quelli pomeridiani e  notturni  sono  compensate  secondo  le  misure
previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le
ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria  di  presenza  ai
fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane. 
  4. Quando non sia possibile concedere il  riposo  compensativo,  al
personale inserito in turni di servizio  in  giorni  festivi  diversi
dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo
previsto per il lavoro straordinario. 
  5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori  dei
centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea
compatibili con l'orario  di  servizio  e'  corrisposta  l'indennita'
chilometrica di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. 
 
          Nota all'art. 21: 
            - Il D.P.R.  26  maggio  1976,  n.  411  (pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 14
          giugno 1976) reca: "Disciplina del rapporto di  lavoro  del
          personale degli enti pubblici di cui alla  legge  20  marzo
          1975, n. 70".