(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 22)
                              Art. 22. 
Indennita'  per  incarichi  di  direzione  di  strutture  tecniche  e
                scientifiche e di progetti di ricerca 
  1. Al personale dei livelli professionali I, II e III  dei  profili
di ricercatore e di tecnologo potra' essere attribuita  un'indennita'
per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste  negli
ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di  ricerca  e
sperimentazione e di  progetti  pluriennali  di  rilevanza  nazionale
approvati dal C.I.P.E.  o  finanziati  dalla  C.E.E.  in  misura  non
superiore al 15 per cento  dello  stipendio  tabellare  iniziale  del
livello professionale di appartenenza.