Art. 25. Trattamento di missione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5 comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti: livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600; livelli professionali X e IX: L. 28.800. 2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione e' stabilito nella stessa misura e con le stesse modalita' vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato. 3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attivita' epidemiologiche e biomediche; b) attivita' di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche; c) attivita' di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; d) attivita' di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attivita' continuative in galleria; e) attivita' oceanografiche. 4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Nota all'art. 25: - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 5 e' il seguente: "Art. 5. (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".