(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 25)
                              Art. 25. 
                       Trattamento di missione 
  1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica recettivo  del  presente  accordo,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  le   misure   intere   lorde
dell'indennita' di cui all'art. 5 comma 2, del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti: 
   livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600; 
   livelli professionali X e IX: L. 28.800. 
  2. Per i livelli  I,  II  e  III  il  trattamento  di  missione  e'
stabilito nella stessa misura  e  con  le  stesse  modalita'  vigenti
rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore
e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato. 
  3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al  comma  7,  del
predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori
della ordinaria sede di servizio per: 
    a) attivita' di  protezione  civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza; attivita' epidemiologiche e biomediche; 
    b) attivita' di rilevazione, campionamento, osservazione,  misura
e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche; 
    c) attivita' di tutela  e  rilevazione  del  patrimonio  storico,
artistico ed ambientale; 
    d) attivita' di campagna nelle ricerche  geologiche,  geofisiche,
astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attivita'
continuative in galleria; 
    e) attivita' oceanografiche. 
  4. Per il personale di  cui  al  primo  comma  le  particolarissime
condizioni di cui al comma 7 del predetto  art.  5  sono  individuate
nella impossibilita' della fruizione del pasto e/o del  pernottamento
per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; 
in  tale  circostanza  viene  corrisposto  un  compenso   forfettario
giornaliero di L. 20.000 nette in luogo  dell'importo  corrispondente
al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento. 
 
          Nota all'art. 25: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 5 e' il seguente: 
            "Art. 5. (Trattamento di missione). - 1. A decorrere  dal
          1° gennaio  1989,  per  incarichi  di  missione  di  durata
          superiore a dodici ore al  personale  compete  il  rimborso
          della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o   ricevuta
          fiscale, per il pernottamento in  albergo  della  categoria
          consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
          lire  trentamila  per  il  primo  pasto  e  di  complessive
          sessantamila per i due pasti. Per incarichi di  durata  non
          inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 
            2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo
          pari  al  trenta  per  cento  delle  vigenti  misure  delle
          indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa  in  ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere. 
            3.  Per  incarichi  di  durata  inferiore  ad  otto  ore,
          l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
          misure e modalita' in atto previste o che saranno  definite
          nei singoli accordi di comparto. 
            4. Nei  casi  di  missione  continuativa  nella  medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito il rimborso della spesa per il pernottamento  in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente a quella ammessa per  l'albergo,  sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio della categoria consentita nella medesima localita'. 
            5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1,  sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in
          relazione ad aumenti intervenuti nel costo  della  vita  in
          base agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica. 
            6. Il personale  delle  diverse  qualifiche,  inviato  in
          missione al seguito e per  collaborare  con  dipendenti  di
          qualifica piu'  elevata  o  facente  parte  di  delegazione
          ufficiale dell'amministrazione,  puo'  essere  autorizzato,
          con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi  e  delle
          agevolazioni previste per  il  dipendente  in  missione  di
          grado piu' elevato. 
            7. Per  prestazioni  rese  da  particolari  categorie  di
          dipendenti  in  particolarissime  situazioni  operative  di
          lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
          fermi  restando  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
          missione. 
            8.  Al  personale  inviato  in  missione  fuori  sede  le
          amministrazioni    devono    anticipare,    a     richiesta
          dell'interessato, una  somma  pari  al  settantacinque  per
          cento  del  trattamento  complessivo   spettante   per   la
          missione. 
            9.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli
          enti   ed   amministrazioni   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".