(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 26)
                              Art. 26. 
                 Indennita' di rischio da radiazioni 
  1.  Al  personale  medico  e  tecnico-scientifico,  sottoposto   in
continuita'  all'azione  di  sostanze   ionizzanti   o   adibito   ad
apparecchiature radiologiche in maniera  permanente,  e'  corrisposta
un'indennita' di rischio da radiazioni  nella  misura  unica  mensile
lorda di lire duecentomila. 
  2. La suddetta indennita' spetta  al  personale  sopra  specificato
tenuto a prestare la propria opera  in  zone  controllate,  ai  sensi
della circolare del Ministero della sanita' n. 144  del  4  settembre
1971,  e  sempreche'  il  rischio  da  radiazioni   abbia   carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita'
senza sottoporsi al relativo rischio. 
  3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che
sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a  rotazione,
in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da
quelle svolte dal personale  indicato  nel  precedente  comma  1,  e'
corrisposta un'indennita' di  rischio  parziale  nella  misura  unica
mensile lorda di lire cinquantamila.  L'individuazione  del  predetto
personale va effettuata da apposita commissione, composta  da  almeno
tre esperti qualificati della  materia,  anche  esterni  dall'ente  o
istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario
per corrispondere a  particolari  esigenze,  puo'  essere  articolata
anche territorialmente. 
  4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti
non e' cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro
nocivo, rischioso o per profilassi.