(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 28)
                              Art. 28. 
                 Esercizio dell'attivita' sindacale 
  1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di  cui  all'art.  7
del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n.  68,
hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di  aderirvi  e
di svolgere attivita' sindacale  all'interno  dei  luoghi  di  lavoro
secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli. 
  2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno
diritto di fruire  di  aspettative,  di  permessi  giornalieri  e  di
permessi orari nei limiti e  secondo  le  modalita'  stabilite  negli
articoli seguenti. 
  3. Ai fini di cui al  presente  capo,  sono  considerati  dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi  rappresentativi
di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93  e  degli  organi
direttivi  ed  esecutivi  delle  confederazioni   ed   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro
riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e  le  confederazioni
di cui sopra sono tenuti a  dare  regolare  e  formale  comunicazione
all'istituzione o all'ente da cui gli interessati dipendono. 
 
          Note all'art. 28: 
            - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si  veda
          la nota all'art. 1. 
            - Per il titolo della legge n. 93/1983 si  veda  la  nota
          all'art. 19. Il testo dell'art. 25 e' il seguente: 
            "Art. 25 (Organismi rappresentativi  dei  dipendenti).  -
          Organismi rappresentitativi dei dipendenti delle  pubbliche
          amministrazioni possono essere  costituiti,  ad  iniziativa
          dei dipendenti medesimi, nelle  unita'  amministrative  che
          verranno specificate con gli accordi sindacali di cui  alla
          presente legge, nell'ambito  delle  associazioni  sindacali
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af-
          filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo  a
          partecipare agli accordi sindacali  di  cui  alla  presente
          legge".