Art. 28. Esercizio dell'attivita' sindacale 1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli. 2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente da cui gli interessati dipendono.
Note all'art. 28: - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1. - Per il titolo della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 19. Il testo dell'art. 25 e' il seguente: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). - Organismi rappresentitativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".