(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 29)
                              Art. 29. 
                        Diritto di assemblea 
  1. Nell'ambito  della  disciplina  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i  dipendenti  di
ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge  9  maggio
1989, n. 168, hanno  diritto  di  partecipare,  durante  l'orario  di
lavoro,   ad   assemblee   sindacali   in   locali   concordati   con
l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita'  o
in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta  ore  annue
pro capite senza decurtazione della retribuzione. 
 
          Note all'art. 29: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 11 e' il seguente: 
            "Art. 11 (Assemblee del personale). - 1. Fatte  salve  le
          condizioni  di  miglior  favore  previste   dalle   vigenti
          disposizioni, il personale ha diritto di  partecipare  alle
          assemblee sindacali per dieci ore  annue  pro-capite  senza
          decurtazione della retribuzione. 
            2. Le assemblee, che possono  riguardare  la  generalita'
          dei dipendenti o gruppi di essi,  possono  essere  indette,
          singolarmente    o    congiuntamente,    dagli    organismi
          rappresentativi dei dipendenti  dell'unita'  amministrativa
          di cui all'art. 25  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93.
          L'ordine del giorno deve riguardare  materie  di  interesse
          sindacale e del lavoro. 
            3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee  e
          l'eventuale partecipazione di dirigenti  sindacali  esterni
          sono comunicate all'amministrazione con  preavviso  scritto
          da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 
            4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata  a  cura
          dei responsabili delle singole unita' amministrative. 
            5. Le modalita'  necessarie  per  assicurare  durante  lo
          svolgimento delle assemblee il  funzionamento  dei  servizi
          essenziali sono stabilite dall'amministrazione,  di  intesa
          con i promotori dell'assemblea". 
            - Per il testo dell'art. 9 della  legge  n.  168/1989  si
          veda la nota all'art. 1.