Art. 29. Diritto di assemblea 1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita' o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Note all'art. 29: - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11 (Assemblee del personale). - 1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea". - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.