(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 3)
                               Art. 3. 
 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  i  servizi  da   considerare
essenziali  nelle   istituzioni   e   negli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione sono i seguenti: 
   1) igiene e sanita' pubblica; 
   2) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 
   3) sicurezza prevenzione sul lavoro; 
   4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti  e  dei
materiali; 
   5) raccolta, allontanamento e smaltimento  dei  rifiuti  speciali,
tossici e nocivi; 
   6) centri elaborazione dati e banche dati; 
   7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; 
   8)  erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzione   di
sostentamento. 
  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui  al  comma  1,  dovra'
garantirsi, con  le  modalita'  di  cui  al  successivo  art.  4,  la
continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per  assicurare
il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: 
    a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature
e degli impianti anche a ciclo continuo  laddove  l'interruzione  del
funzionamento comporti danni  alle  persone  o  alle  apparecchiature
stesse,  con  particolare  riferimento  agli  impianti  dove  vengono
esplicate attivita'  di  ricerche  scientifiche  per  le  quali  sono
utilizzate sostanze radioattive naturali o  artificiali,  nonche'  ai
depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di  minerali
e di materie radioattive; 
    b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici  e  di
emergenza per quanto necessario  ad  assicurare  la  continuita'  dei
servizi essenziali; 
    c) salvaguardia  degli  esperimenti  in  corso  laddove  la  loro
interruzione ne pregiudichi il risultato; 
    d)   cura   degli   animali,   delle   piante   destinate    alla
sperimentazione e delle colture biologiche; 
    e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle
banche  dati  per  non  compromettere  la  continuita'  dei   servizi
essenziali; 
    f)  attivita'  di  sorveglianza   permanente   del   livello   di
radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; 
    g) attivita' di sorveglianza  e  osservazione  per  il  controllo
sismico e vulcanologico; 
    h) trattamento e  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi  solidi,
liquidi o gassosi; 
    i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; 
    l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; 
    m)  attivita'  relative  ad  emergenza  nel  campo  della  salute
pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro; 
    n) ogni  intervento  richiesto  in  situazioni  di  emergenza  di
settori e di territori; 
    o) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei  laghi,
dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; 
    p) pagamento degli stipendi e  certificazione  per  l'adeguamento
delle rendite previdenziali, per il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni. 
 
          Nota all'art. 3: 
            - Il D.P.R. 23 agosto  1988,  n.  395,  concerne:  "Norme
          risultanti   dalla   disciplina    prevista    dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.  93,  relativo  al
          triennio  1988-90"  ed  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212  del  9  settembre
          1988. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: 
            "Art.  10.  (Norme  di  garanzia  del  funzionamento  dei
          servizi pubblici essenziali) -  1.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          comunque prima dell'inizio delle trattative per  i  rinnovi
          degli accordi di  comparto,  fermo  restando  l'obbligo  di
          adozione di codici di  autoregolamentazione  dell'esercizio
          del  diritto  di  sciopero  da  allegare  agli  stessi,  le
          delegazioni  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a  concordare
          norme dirette a garantire la continuita' delle  prestazioni
          indispensabili,  in  relazione   alla   essenzialita'   dei
          servizi, per  assicurare  il  rispetto  dei  valori  e  dei
          diritti  costituzionalmente  tutelati.  Le  suddette  norme
          faranno parte integrante degli accordi di  comparto  e  dei
          rispettivi  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di
          recepimento. 
            2. Le confederazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
          recepito dal presente decreto si  impegnano  a  definire  e
          presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto,
          codici di autoregolamentazione dell'esercizio  del  diritto
          di sciopero unificati per ciascun comparto. 
            3. La violazione delle norme di cui  al  comma  1  e  dei
          codici di autoregolamentazione dell'esercizio  del  diritto
          di    sciopero    costituisce    causa    di    sospensione
          dell'organizzazione    responsabile    dalla    titolarita'
          dell'azione contrattuale".