Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti: 1) igiene e sanita' pubblica; 2) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 3) sicurezza prevenzione sul lavoro; 4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali; 5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi; 6) centri elaborazione dati e banche dati; 7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; 8) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui al successivo art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive; b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali; c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche; e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuita' dei servizi essenziali; f) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; g) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico; h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; m) attivita' relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro; n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori; o) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Nota all'art. 3: - Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, concerne: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90" ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10. (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale".